Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di farmacie e parafarmacie nei confronti dei clienti privati senza partita IVA sono di norma certificate tramite scontrino fiscale.
In alternativa, perlopiù su richiesta del cliente, occorre emettere fattura.
Poiché dal 2019 sussiste il generalizzato obbligo di fatturazione elettronica, esaminiamo brevemente la situazione attuale con riferimento ai clienti privati senza partita IVA.
L’articolo 1 comma 53 della Legge Finanziaria 2019 ha modificato l’articolo 10 bis del DL 119/2018 ed ha disposto, solo per il 2019, il divieto di emettere fattura elettronica per quelle operazioni i cui dati debbono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione da parte dell’Agenzia Delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che farmacie e parafarmacie effettuano nei confronti di clienti privati senza partita I.V.A., qualora per tali operazioni sia prevista la trasmissione al STS e permane anche nel caso in cui cliente si sia opposto all’invio al STS con specifica richiesta scritta.
Chiunque può infatti manifestare la propria opposizione alla trasmissione dei dati al STS così come previsto dall’art. 3 del Decreto del Mef del 31 luglio 2015.
Stanti tali premesse, ad oggi e per tutto l’esercizio corrente, per farmacie e parafarmacie, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei clienti privati senza partita IVA resta per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’invio dei dati al STS.
In ogni caso, anche quando deve essere emessa fattura elettronica, al cliente privato senza partita IVA deve sempre essere consegnata la copia cartacea.
Studio Furlotti Del Bue
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