Per il 2019 la fattura che contiene sia spese sanitarie che altre voci è cartacea

 

Con la FAQ 58 pubblicata il 29 gennaio 1019 al seguente a questo link,  l’Agenzia delle Entrate ha risolto un problema  che da settimane assilla i farmacisti.

Dalla citata risposta si evince che, se la fattura contiene sia spese sanitarie  sia altre voci di spesa non sanitarie, per tutto il 2019  dovrà essere emessa esclusivamente in formato cartaceo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro precedente articolo.

Studio Furlotti Del Bue

 

Farmacie e Parafarmacie: fatturazione elettronica a privati senza partita IVA a partire dal 2019

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di farmacie e parafarmacie nei confronti dei clienti privati senza partita IVA sono di norma certificate tramite scontrino fiscale.
In alternativa, perlopiù su richiesta del cliente, occorre emettere fattura.

Poiché dal 2019 sussiste il generalizzato obbligo di fatturazione elettronica, esaminiamo brevemente la situazione attuale con riferimento ai clienti privati senza partita IVA.

L’articolo 1 comma 53 della Legge Finanziaria 2019 ha modificato l’articolo 10 bis del DL 119/2018 ed ha disposto, solo per il 2019il divieto di emettere fattura elettronica per quelle operazioni i cui dati debbono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione da parte dell’Agenzia Delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che farmacie e parafarmacie effettuano nei confronti di clienti privati senza partita I.V.A.,  qualora per tali operazioni sia prevista la trasmissione al STS e permane anche nel caso in cui cliente si sia opposto all’invio al STS con specifica richiesta scritta.

Chiunque può infatti manifestare la propria opposizione alla trasmissione dei dati al STS così come previsto dall’art. 3 del Decreto del Mef del 31 luglio 2015.

Stanti tali premesse, ad oggi e per tutto l’esercizio corrente, per farmacie e parafarmacie, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei clienti privati senza partita IVA resta per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’invio dei dati al STS.

In ogni caso, anche quando deve essere emessa fattura elettronica, al cliente privato senza partita IVA deve sempre essere consegnata la copia cartacea.

Studio Furlotti Del Bue

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Distributori automatici: dal 1° aprile 2017 obbligatorie memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Dal 1° aprile 2017 tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di caratteristiche “evolute”, saranno tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante software per la trasmissione automatica dei dati relativi agli incassi all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di cui all’art. 2 c. 2 del D.lgs 127/2015, originariamente previsto per il 1° gennaio 2017 e successivamente prorogato al 1° aprile 2017, interessa per ora solo coloro che utilizzano distributori automatici dotati delle seguenti caratteristiche:
a)  una o più “periferiche di pagamento”;
b)  un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento  e memorizzarli;
c)  un erogatore di prodotti o servizi;
d)  una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Come recita la Risoluzione 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle entrate:  “per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.”

In considerazione di quanto sopra, al fine di stabilire se occorrerà attrezzarsi già per la prima scadenza,  si suggerisce ai signori farmacisti titolari di  verificare con il fornitore del distributore automatico in uso le sue caratteristiche funzionali.

 Allegati:

Risoluzione 116/E del 21-12-2016 Agenzia delle Entrate

20170130 Circolare Federfarma

Detrazioni per recupero edilizio e riqualificazione energetica

Previsti maggiori vantaggi fiscali per chi sostiene spese per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica entro il prossimo 30 giugno.

Con l’art.4 c.1 lettera c) del DL n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), il legislatore fiscale ha introdotto con decorrenza 2012 la detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La detrazione IRPEF per il recupero edilizio era già stata prevista con la L. 449/1997 e prorogata a più riprese tra il 1998 ed il 2011. La detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici era stata prevista con la L. 296/2006 ed anch’essa prorogata più volte fino al 2012 (“Decreto Salva Italia”). Oggi, con la rifusione della disciplina nell’art. 16bis del TUIR, la detrazione per entrambe le tipologie di spese può essere considerata definitivamente “a regime” a partire dall’anno 2012. A partire dal 1° luglio 2013 le spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica saranno detraibili nella misura del 36% fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 Euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo. Si ricorda che i contribuenti con almeno 75 o 80 anni non hanno più la possibilità di portare la detrazione a 5 o 3 rate. Per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 sarà possibile fruire di maggiori vantaggi fiscali. Infatti l’art. 11 del DL 83/2012 (c.d. “Decreto Crescita”) ha introdotto una serie di importanti disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Il legislatore ha previsto: l’aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% e l’innalzamento del limite di spesa a 96.000 Euro, relativamente alle spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, nonché la proroga della detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2013. Il contribuente dovrà quindi valutare attentamente la tempistica dei pagamenti per poter usufruire  della proroga concessa. È  importante ricordare che per ottenere la detrazione prevista tutti i pagamenti devono essere eseguiti dal contribuente tramite bonifico bancario con l’indicazione del riferimento normativo, del proprio codice fiscale e del codice fiscale o partita iva del beneficiario. Come più volte confermato dall’Agenzia Entrate, l’omissione di uno di questi elementi non dà diritto alla detrazione.

L’impresa familiare – regolamentazione legale

L’impresa familiare è un istituto giuridico che permette al farmacista titolare di far partecipare i familiari alla vita della farmacia. Questi ultimi acquisiscono il diritto di partecipazione agli utili nonché agli incrementi patrimoniali dell’azienda parametrati alla qualità e quantità del lavoro prestato
Nell’ambito dei diversi strumenti legali utilizzabili per l’esercizio delle farmacie, particolare diffusione assume la cd. “impresa familiare” (regolata dall’art. 230-bis del Codice Civile), che costituisce modello di rapporto che la legge individua qualora:
il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado prestino di fatto in modo continuativo la loro attività di lavoro nell’ambito della famiglia o dell’attività del titolare dell’impresa;
non sia prevista una diversa configurazione contrattuale (es. società, lavoro subordinato, ecc.) che leghi fra loro i componenti della famiglia nell’ambito della conduzione dell’impresa.
I caratteri essenziali di tale istituto sono così sintetizzabili:
l’impresa appartiene sempre al suo titolare (non si configura pertanto una società né i collaboratori assumono la qualifica di imprenditore);
i collaboratori familiari hanno diritto:
  • al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;
  • alla partecipazione agli utili dell’attività dell’impresa nonché agli incrementi patrimoniali dell’azienda in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato;
  • le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, come pure quelle inerenti la gestione straordinaria (es. cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, ecc.), devono essere adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa;
  • il diritto di partecipazione all’impresa familiare è intrasferibile salvo che non sia ceduto ad un altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti;
  • salvo patto di distribuzione periodica, la maturazione del diritto agli utili coincide con la cessazione dell’impresa o della cessazione del rapporto di collaborazione da parte del singolo partecipante;
  • in caso di trasferimento dell’azienda, ai collaboratori familiari è attribuito il diritto di prelazione.
Particolare delicatezza assumono i seguenti aspetti:
  • tipologia di lavoro prestato: la prestazione di lavoro “nella famiglia” deve essere funzionale all’attività dell’impresa (non è sufficiente che il familiare esegua i lavori domestici che si compiono normalmente in famiglia ma è necessario che l’attività lavorativa domestica sia svolta continuativamente a beneficio della comunità familiare onde consentirle di impiegare una maggiore attività produttiva);
  • entità della partecipazione agli utili ed agli incrementi patrimoniali: in base al disposto di legge, le quote di partecipazione sono proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato e solo in mancanza di prova contraria queste si presumono uguali; le parti possono predeterminare le loro quote in sede di costituzione o di successiva modifica degli accordi originari ma il criterio convenzionale non può comunque prescindere né essere contrasto con il criterio di ripartizione legale.