Ridotto a tre anni l’obbligo di “mantenimento della gestione associata” delle farmacie assegnate dal concorso straordinario

 

Più di cinque anni fa, il famigerato articolo 11 del DL 1/2012, gettava le basi per il concorso straordinario che tra ritardi e polemiche ha assegnato e sta ancora assegnando le nuove sedi farmaceutiche istituite a seguito della revisione del quorum prevista dal medesimo DL.

Fino a pochi giorni fa il comma 7 dell’articolo 11 stabiliva che “la titolarita’ della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.

Tale previsione normativa apparve subito irragionevole e fu chiaro che avrebbe certamente generato innumerevoli problemi.

L’articolo 164 del Ddl Concorrenza appena approvato riduce il termine da dieci a  “tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia”, un termine ben più congruo ed opportunamente allineato con la normativa farmaceutica.

La nuova previsione normativa, oltre che garantire una maggiore “libertà” nelle scelte imprenditoriali dei titolari/soci interessati,  consentirà di gestire meglio alcune difficili situazioni che si vanno manifestando.

Si pensi a quelle compagini sociali che si sono viste assegnare sedi non sufficientemente remunerative in proporzione alla numerosità dei soci oppure a coloro che nel frattempo hanno mutato le proprie prospettive di lavoro: potranno riorganizzarsi in tempi più accettabili.

La riduzione del termine decennale sarà certamente utile anche ai vincitori associati dell’Emilia Romagna che si sono visti e si vedranno assegnare le farmacie con autorizzazioni individuali. In seguito ad una evidente forzatura del legislatore, a loro è attribuito lo status di “Titolari individuali” con tutte le conseguenze negative che ne derivano.  Per esempio, non possono partecipare come soci  ad altre farmacie e neppure riceverne in eredità.  Finalmente, trascorso il triennio, potranno pensare a modificare la propria situazione mediante  operazioni straordinarie opportunamente ed attentamente valutate assieme ai propri consulenti.

Studio Furlotti Del Bue

La titolarità della farmacia dopo il Ddl Concorrenza

L’approvazione del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza, avvenuta con voto di fiducia lo scorso 2 agosto 2017 apre le porte alle società di capitali che d’ora in poi potranno acquisire la titolarità delle farmacie private.

Se in passato il legislatore aveva ritenuto che riservare la titolarità ai farmacisti in possesso dei requisiti di idoneità potesse essere garanzia di indipendenza e qualità nell’esercizio della farmacia oltre che maggior tutela per i consumatori, oggi l’orientamento è evidentemente mutato e si è preferita una diversa soluzione aperta al mercato dei capitali di rischio. Dunque  “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.”

L’aspettativa è che vi sia un incremento degli investimenti nel settore farmaceutico che ne favoriscano la riorganizzazione  e che si sviluppino nuove e più efficienti forme di distribuzione del farmaco anche attraverso aggregazioni e catene di farmacie;  il rischio è che si assista ad una concentrazione del settore a beneficio di pochi attori oligopolisti con l’effetto di ridurre la concorrenza anziché ampliarla.  Per contrastare questo rischio, la norma oggi prevede che ciascun soggetto possa controllare “direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”  ed al contempo abolisce il limite che consentiva a ciascuna società la titolarità di non più di quattro farmacie in un’unica provincia.

Tale limite, posto su base regionale, consentirebbe a cinque soggetti diversi di acquistare tutte le farmacie private presenti sul territorio nazionale.

Nella gestione individuale nulla cambia: il farmacista titolare dovrà possedere gli stessi requisiti necessari in passato.

Nella gestione societaria  “la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile”.

La partecipazione alle società titolari di farmacie “è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.

Restano  in vigore, “per quanto compatibili“,  le incompatibilità dell’articolo 8 della Legge 362/91 che sembrerebbero applicabili alle persone fisiche, ma non alle società di capitali.

Si ricordi infatti che la partecipazione alle società titolari di farmacie, salvo in caso di successione ereditaria,  è incompatibile “con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”, “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” e ” con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.”

Studio Furlotti Del Bue

Trasferimento titolarità: sospesi fino al 31-12-2016 i requisiti di idoneità professionale.

Il Senato, con voto di fiducia,ha approvato definitivamente il testo del D.L. 192 del 31.12.2014 “Milleproroghe”.

La norma stabilisce che “l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della l. 2/4/68, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.”

Tale disposizione tra origine da un emendamento che ha suscitato perplessità e polemiche poiché non è affatto chiara la ratio della norma.

Sta di fatto che fino al 31 dicembre 2016 si potranno trasferire le farmacie – per compravendita, donazione e/o successione – senza che l’acquirente persona fisica sia in possesso del requisito dell’idoneità conseguita con la partecipazione ad un concorso per l’assegnazione di una sede farmaceutica, per titoli ed esami, o in seguito a  due anni di pratica professionale. Sarà sufficiente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.2