È tema ricorrente, nella vita delle imprese come delle singole persone, quello della partecipazione indiretta alle attività benemerite delle organizzazioni di utilità sociale (Onlus) attraverso il finanziamento a titolo gratuito delle stesse. La disciplina fiscale d’incentivo con cui il legislatore supporta il finanziamento di tali organizzazioni soffre tuttavia di una disorganica frammentazione, a cui dovrebbero porre parziale rimedio alcuni interventi legislativi in itinere.
Categoria: Aggiornamenti
Novità sugli immobili nel “Decreto Crescita”
L’utilizzo del contante: limiti e sanzioni
Con la riduzione a 1.000 euro del limite di utilizzo del contante la disciplina antiriciclaggio entra nella quotidianità e porta ad un necessario cambiamento delle comuni abitudini di pagamento, anche in relazione alla gravità delle sanzioni irrogabili
Negli ultimi mesi il legislatore ha adottato una pluralità di provvedimenti volti a contenere ulteriormente l’utilizzo del contante e ad inasprire le sanzioni per le violazioni connesse al superamento di tali limiti. L’art. 12 d.l. n. 201/2011 (cosiddetto decreto Monti), a parziale modifica dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 ha abbassato la soglia di utilizzo del contante dai precedenti 2.500 euro agli attuali 1.000. Ad oggi, quindi, è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi ed a qualunque titolo, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000. La norma precisa che il divieto sussiste anche nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In altre parole, non è possibile aggirare il divieto ripartendo elusivamente in più versamenti distinti un pagamento che trovi una ragione unitaria. Il limite di utilizzo non riguarda, invece, i prelevamenti ed i versamenti in contanti effettuati nell’ambito di rapporti ed operazioni bancarie. Il correntista continua a poter versare o prelevare contanti dal proprio conto corrente anche al di sopra della soglia stabilità, mancando in questa situazione il trasferimento a terzi della somma, che rimane nella disponibilità del correntista medesimo. Restano tuttavia fermi in questi casi gli obblighi per l’istituto di credito di verifica delle generalità del correntista e di segnalazione di operazioni sospette qualora, in considerazione delle caratteristiche, dell”entità e della natura dei trasferimenti, vi sia un concreto indizio di operazioni di riciclaggio. La violazione delle disposizioni citate dà luogo all’applicazione di sanzioni particolarmente rilevanti. I trasferimenti illeciti di contanti effettuati dal 16.6.2010, sono puniti, ai sensi del comma 7-bis dell”art. 58, d.lgs. n. 231/2007 (introdotto dalla lettera “b”, del comma 2 dell”art. 20, d.l. 31.5.2010, n. 78) con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’ 1% ed il 40% della somma trasferita. La sanzione minima, per espressa previsione di legge, non può comunque mai essere inferiore ad euro 3.000 per le violazioni previste dal citato primo comma dell”art. 49, mentre per i trasferimenti superiori a 50 mila euro, l”importo minimo è pari al 5% dell”importo trasferito. La sanzione è aumentata del 50% per le violazioni di cui all”art. 58, commi 2, 3, 4 (superamento delle soglie contenute su libretti al portatore). Si noti come sono soggetti alla sanzione, in via congiunta, tanto il soggetto che trasferisce quanto colui che riceve la somma in contanti. La descritta formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16.6.2010 e non ostacola la possibilità di chiudere i procedimenti con un’oblazione al 2% degli importi oggetto di infrazione ex art. 49 comma 1. Per le transazioni di importo non superiore a 250.000 sussiste inoltre la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta pari al 2% dell”importo trasferito. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio.
Da FARMACISTA 33:
Unico 2012: termini, formalità e compensazioni
Novità nell’applicazione degli studi di settore
- il contribuente risulti congruo (anche per effetto di adeguamento) e coerente agli studi di settore per il periodo d’imposta oggetto di controllo e per quello precedente;
- l’ammontare delle componenti accertate (entro un massimo di € 50.000) sia non superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- non siano applicabili le sanzioni maggiorate del 10% per gravi infedeltà degli elementi indicati negli studi di settore.
- sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi;
- sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (a meno che non vi sia constatazione di reati tributari);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 il reddito complessivo dichiarato.
- i contribuenti che non risultino congrui con gli studi di settore saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su apposite analisi del rischio di evasione (che terranno anche conto delle informazioni di carattere finanziario presenti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria);
- per i contribuenti che non risultino né congrui né coerenti con gli studi di settore i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di indagine finanziaria.