Il valzer delle spese auto: dal 40% al 20% passando per il 27,5%

Si riduce la percentuale di deducibilità sulle spese auto al 27,5% dal 2013 (acquisto, leasing, noleggio, manutenzione e carburante). Con il decreto stabilità spunta l’ulteriore abbattimento al 20%.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 entrano in vigore i nuovi limiti alla deducibilità, ai fini delle sole imposte reddituali, delle spese per l’acquisto e l’utilizzo di autovetture cosiddette aziendali o concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’art. 4, commi 72 e 73, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Legge Fornero”), modificando l’art. 164, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, ha provveduto ad una riduzione significativa della quota di deducibilità di tali costi. La nuova formulazione della norma prevede che l’aliquota di deduzione scenda dal 40% al 27,5% del costo per l’acquisto di autovetture utilizzate da soggetti esercenti arti e professioni in forma individuale, nonché di quelle cosiddette «aziendali», cioè non strumentali per natura all’attività dell’impresa e non assegnate a dipendenti. Analogamente, anche l’aliquota di deduzione degli oneri per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta scende dal 90% al 70%. Rimangono invariati gli ulteriori limiti e presupposti per la deducibilità in discorso previsti dallo stesso art. 164 sopra citato. In particolare, il costo massimo rilevante ai fini della deduzione per le auto aziendali ed in uso ai liberi professionisti rimane fissato nella somma di 18.075,99 euro. Conseguentemente, la deduzione massima consentita per tali tipologie di autovetture non potrà comunque superare i 4.970,90 euro. I nuovi limiti di deducibilità sopra evidenziati riguardano anche i canoni di leasing, locazione operativa o noleggio dell’autoveicolo. In questi casi, se il costo del bene per il concedente è inferiore al limite di 18.075,99, sarà deducibile un importo massimo pari al 27,5% dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio. Nelle ipotesi di locazione operativa o di noleggio, inoltre, l’importo massimo annuo deducibile su cui calcolare l’aliquota rimane fissato in 3.615,20 euro, con la conseguenza che la deducibilità del canone annuale non potrà andare oltre i 994,18 euro. Sul fronte IVA nessuna variazione: la detrazione rimane ancorata al 40%. Deve evidenziarsi come le nuove disposizioni di legge incidano già sulla determinazione dell’acconto con metodo storico relativo al primo periodo di applicazione della nuova norma. L’IRPEF relativa, quindi, dovrà essere rideterminata tenendo conto delle nuove percentuali di deduzione. Si precisa infine che il Ddl di stabilità in corso di approvazione prevede un ulteriore abbassamento della deduzione al 20%, sostituendo così la previsione della Legge Fornero prima ancora della sua entrata in vigore. Appare dunque evidente che l’intestazione dell’auto sull’attività ha perso ormai qualsiasi “appeal” fiscale.

Conto alla rovescia per il maxi saldo Imu

Il prossimo 17 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo Imu con conguaglio del precedente acconto applicando le nuove aliquote deliberate dai comuni. Previsto un notevole aumento dell’importo da versare.
Conto alla rovescia per definire quanto i possessori di immobili  dovranno lasciare sul piatto a titolo di Imu. Nella stragrande maggioranza dei casi il versamento del saldo sarà assai più gravoso rispetto all’acconto versato il 18 giugno scorso in quanto il primo pagamento è stato calcolato applicando le aliquote ordinarie fissate dal DL 201/2011 (0,4% per l’abitazione principale e 0,76% per le “seconde case”). Il metodo di calcolo forfettario della prima rata si è reso necessario per dare tempo ai comuni di deliberare entro il 31 ottobre il proprio regolamento Imu. La sensazione di un generale aumento delle aliquote è diventata certezza a mano a mano che i regolamenti comunali venivano pubblicati. Alcuni comuni, vista la difficile situazione economica, non hanno esitato a deliberare il massimo possibile (0,6% per l’abitazione principale fino a 1,06% per la “seconda casa”) o comunque ad approvare un aumento delle aliquote ordinarie previste dal DL 201/2011. Pertanto, nella maggior parte dei casi (non tutti, chiaramente) l’onere che verrà sostenuto con il pagamento del saldo sarà notevolmente superiore in quanto si dovrà versare anche il conguaglio dell’acconto applicando le nuove aliquote. Inevitabili e solo in parte già manifeste, le ripercussioni sul valore degli immobili e dunque sul patrimonio di tante famiglie italiane. In un momento di congiuntura economica così sfavorevole, che ha colpisce in modo trasversale numerosi settori compreso quello del farmaco, il pagamento in sequenza del secondo acconto Irpef e del maxi saldo Imu renderà per molti il Natale amaro.
Da FARMACISTA 33:

Il regime fiscale degli omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti che tradizionalmente accompagnano le festività di fine anno trovano una diversa disciplina fiscale a seconda della duplice ottica in cui li si guardi: quella della farmacia che li eroga e quella del dipendente che li riceve.

 Il primo dei due punti di vista richiede una preliminare distinzione tra la disciplina ai fini dell’imposta sui redditi e dell’iva. Non subiranno prelievo iva, poiché qualificabili come cessioni gratuite di beni, gli omaggi in natura ai dipendenti che consistano in prodotti diversi da quelli usualmente venduti in farmacia (es. bottiglie di vino, panettoni, ecc…), in quanto gli acquisti di tali prodotti non possono beneficiare della detrazione iva in sede di acquisto per difetto di inerenza. Diversa disciplina è invece prevista ai fini delle imposte reddituali dall’art. 95, comma 1, del d.P.R. 917/1986, che ammette l’integrale deducibilità delle spese sostenute in denaro o natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. In tal senso, tuttavia, è necessario non confondere gli omaggi connessi alle ricorrenze e festività con le spese volontarie eventualmente sostenute dalla farmacia al fine specifico d’istruzione o ricreazione dei dipendenti. Per queste ultime, infatti, è espressamente prevista una soglia di deducibilità pari al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Si consiglia di dotarsi di un bollettario da utilizzare alla consegna dei beni indicando nella descrizione “omaggio” al fine di assicurarsi la deducibilità del costo in sede di eventuale verifica. Le spese per omaggi al personale sono comunque indeducibili ai fini irap. Dal punto di vista del dipendente che riceve gli omaggi, l’art. 2, comma 6, del d.l. 93/2008 ha previsto che anche le erogazioni liberali in denaro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’articolo in discorso ha nella sostanza abrogato la più favorevole previgente disciplina che, al contrario, escludeva il concorso delle erogazioni liberali nella formazione del reddito da lavoro dipendente qualora il valore delle stesse, all’interno del periodo d’imposta, fosse inferiore a 258,23 euro. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’erogazione liberale ai dipendenti sia effettuata in natura e non in denaro, il precedente regime nei fatti sopravviva in forza del terzo comma dell’art. 51 del d.P.R. 917/1986. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente (e dei conseguenti oneri) gli omaggi in natura che si mantengono all’interno del descritto limite di valore di 258,23 euro. 

Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi

 

ENPAF: approvata dai ministeri età pensionabile a 68 anni

Elevazione dell’età pensionabile a 68 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 per la pensione di vecchiaia, con successivo incremento in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita, e innalzamento dei requisiti assicurativi della pensione di anzianità (di cui, peraltro, si prevede l’abrogazione nel 2016). (leggi su quotidianosanità.it)

Gli acconti di novembre 2012

Si avvicina la scadenza della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso. Entro il prossimo 30 di novembre i contribuenti dovranno provvedere al versamento mediante modello F24.
Già pesantemente provati dalla crisi e dagli effetti conseguenti alcune delle manovre d’austerità dell’attuale Governo, i contribuenti entro il 30 di novembre dovranno provvedere al versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) e sul valore della produzione (Irap), nonché dei contributi previdenziali (Ivs e Gestione Separata Inps). Subito dopo, entro il 17 dicembre, occorrerà pagare la seconda rata dell’Imu. Il versamento della seconda o unica rata d’acconto Ires (imposta sui redditi delle società), potrà interessare le società di capitali quali, ad esempio, le parafarmacie costituite in forma di S.r.l. o  S.p.a.; per le persone fisiche scadranno, se dovuti, gli acconti di Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della “cedolare secca” sugli immobili abitativi locati. Imprese individuali, società di persone e professionisti dotati di autonoma organizzazione saranno anche chiamati al versamento dell’acconto Irap (imposta regionale sulle attività produttive). Le scadenze degli acconti contributivi interesseranno, ad esempio, i collaboratori dell’impresa famigliare non farmacisti. Stante l’attuale crisi di liquidità e la contrazione dei consumi, il pagamento degli acconti peserà sulla situazione finanziaria, in alcuni casi precaria, di farmacie e parafarmacie. Queste ultime debbono fronteggiare i continui tagli della spesa farmaceutica, la riduzione dei prezzi dei medicinali e la progressiva erosione dei margini. L’articolo 11 del D.L. 1/2012 porterà presto all’apertura di moltissimi nuovi punti vendita con la conseguenza che si ridurrà ulteriormente il fatturato di buona parte delle farmacie e delle parafarmacie oggi in attività. In tale contesto il versamento degli acconti delle imposte dovrà essere oggetto di sempre più attenta pianificazione. Vista la complessità dell’argomento si è scelto di tralasciare i tecnicismi con la certezza che ogni contribuente nostro lettore si sia già affidato ad un professionista di fiducia. È utile ricordare che il calcolo degli acconti complessivamente dovuti viene comunemente effettuato utilizzando il cosiddetto “metodo storico”. Tale metodo non tiene in considerazione l’effettivo reddito del periodo di imposta corrente per il quale l’acconto è calcolato, ma fa riferimento alla dichiarazione relativa al periodo precedente.  In particolari casi, con la necessaria prudenza, il consulente di fiducia farà presente l’opportunità di rideterminare l’acconto mediante il cosiddetto “metodo previsionale” che terrà conto della ragionevole aspettativa di conseguire un reddito significativamente inferiore rispetto al periodo precedente. In caso di previsione errata, un pagamento inferiore a quanto dovuto comporterà l’applicazione di sanzioni per insufficiente versamento pari al 30% della differenza tra importo versato ed importo dovuto.  In questo caso si potrà comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omissione beneficiando di sanzioni ridotte. Per concludere si ricorda che gli acconti dovranno essere versati mediante modello F24 ed esclusivamente in via telematica per i titolari di partita Iva.
Da FARMACISTA 33: