Il versamento delle imposte da 730 e da UNICO

Ufficializzata la proroga delle scadenze dei versamenti delle imposte. Come ogni anno è presente qualche novità per il calcolo delle somme dovute.
Tempo di proroghe: con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 29.05.2013 è stato prorogato al 10 giugno il termine, in precedenza fissato al 31 maggio, per la consegna della documentazione utile agli intermediari fiscali per l’elaborazione del 730/2013 riferito ai redditi del 2012. Tale spostamento si è reso necessario in seguito alla sospensione della prima rata IMU sull’abitazione principale che ha “spiazzato” quei contribuenti che avevano scelto di compensare l’IMU dovuta con il rimborso IRPEF scaturente dal 730. Se da un lato non è prevista la proroga per il versamento della prima rata IMU che scadrà dunque il prossimo 17 giugno, è stata invece annunciata la proroga del versamento delle imposte relative ad UNICO 2013 per i soggetti interessati dagli studi di settore, tra cui i farmacisti titolari di farmacia e parafarmacia, nonché i farmacisti professionisti. Se verranno confermate le regole delle precedenti proroghe, potranno fruire del maggior termine anche i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore applicabile all’attività svolta. Per chi potrà usufruire della proroga la prima scadenza senza maggiorazione verrà spostata dal 17 giugno all’8 luglio a causa del ritardo con il quale è stato pubblicato il software GERICO per il calcolo degli studi di settore (27 maggio). Segnaliamo solo alcune delle novità di rilievo che riguardano la prima tornata di versamenti IRPEF. Innanzitutto la rendita degli immobili sfitti posseduti da persone fisiche non sarà più imponibile in quanto l’IMU è sostitutiva dell’IRPEF che diminuirà di conseguenza (v. “Il 18 giugno debutta l’IMU” del 12 giugno 2012). Anche l’IRAP diventa più leggero in seguito all’entrata a regime dell’ulteriore deducibilità IRPEF/IRES dell’IRAP relativo alle spese del personale dipendente ed assimilati per il quale è già stato possibile chiedere il rimborso per gli anni passati (v. “Deducibilità IRAP e conseguente rimborso” del 9 maggio 2012). La nuova deducibilità dei costi delle auto aziendali ad uso promiscuo dal 40% al 20% (v. “il valzer delle spese auto: dal 40% al 20% passando per il 27,5%” del 18 dicembre 2012) incide già sulla determinazione dell”acconto con metodo storico. Gli acconti IRPEF dei possessori di automezzi aziendali dovranno pertanto essere rideterminati tenendo conto delle minori percentuali di deduzione.

Versamento del saldo annuale IVA

Entro il prossimo 18 marzo (il termine legale del 16 marzo cade infatti di sabato) i contribuenti che, a seguito della determinazione definitiva operata sulla base dei dati relativi all’intero periodo d’imposta 2012,  abbiano rilevato una posizione debitoria IVA sono tenuti al versamento telematico (mediante modello F24) dell’imposta dovuta a conguaglio. 
Come è noto, questa si determina come differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA a debito dovuta sulle operazioni attive e l’IVA a credito assolta sugli acquisti tenendo altresì conto dei versamenti periodici (mensili o trimestrali) effettuati in corso d’anno come pure dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente non chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione di altre imposte. In alternativa, coloro i quali, avendo il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, possono beneficiare del versamento del saldo IVA posticipato al termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi maggiorando quanto dovuto di una somma pari allo 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 18 marzo (a questo riguardo, in caso di compensazione totale o parziale del debito IVA con altri crediti emergenti dalla dichiarazione modello Unico, la suddetta maggiorazione non sarà dovuta o sarà dovuta solo relativamente all’imposta non compensata). In caso di posticipo del versamento, sarà altresì possibile beneficiare della consueta rateazione, in rate mensili di uguale importo con applicazione degli interessi al tasso dello 0,33% mensile, prevista per i versamenti dovuti a saldo e di I° acconto. 

Orari farmacie. Cassazione: “Illegittimi gli accordi limitativi della facoltà di apertura”

Lo ha stabilito la Corte pronunciandosi sulla sanzione disciplinare comminata a un farmacista che aveva tenuto aperta la farmacia oltre quanto previsto da un accordo tra farmacisti recepito dalla Asl. “E’ in contrasto con i principi di legge che considerano gli orari di apertura come orari minimi”. (leggi su ilFarmacistaonline.it)

Istanze di rimborso irap: click day al via

Tra il 18 gennaio e il 15 marzo (a seconda della regione di appartenenza del contribuente) inizia a decorrere il termine per la presentazione telematica delle istanze di rimborso irap relative alle annualità precedenti al 2012 e non ancora scadute.
Come già evidenziato in un precedente articolo del 29 maggio 2012, il D.L. n. 185/2008 (cd. “decreto anticrisi”) ha introdotto un parziale meccanismo di deduzione dalle imposte personali sui redditi (irpef e ires) di una quota dell’irap relativa al costo del lavoro e degli oneri finanziari netti, prima d’allora totalmente indeducibile. L’art. 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto decreto semplificazioni fiscali) ha successivamente introdotto la possibilità di ottenere anche il rimborso dell’irap relativa al personale dipendente che sia stata versata negli anni precedenti al 2012, rinviando per le modalità applicative ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento è stato finalmente emanato lo scorso 17 dicembre 2012. In quello sono stati parzialmente chiariti alcuni punti d’incertezza già evidenziati ed individuate le modalità ed i termini per le richieste di rimborso. L’istanza di rimborso dovrà allora essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati, ovvero tramite i soggetti incaricati. Inoltre, essa dovrà essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura individuata dal provvedimento per ciascuna area geografica. In altre parole, come già avvenuto in passato, l’Agenzia ha individuato una data specifica per i contribuenti di ciascuna regione (o parte di essa) a partire dalla quale decorre il termine di 60 giorni per trasmettere l’istanza di rimborso dell’irap pregressa (cosiddetto Click Day). Come previsto nell’apposito allegato al Provvedimento, i primi contribuenti a poter iniziare a trasmettere le istanze sono stati quelli delle Marche (18 gennaio 2013), subito seguiti da quelli di Molise, Abruzzo, Calabria e Basilicata (21 gennaio), oltre che del Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano (23 gennaio). Dal primo febbraio al 15 marzo, infine, si susseguiranno le date di inizio del termine di presentazione per i contribuenti di tutte le altre regioni. Infine, il Provvedimento ha precisato che anche le istanze di rimborso irap cartacee presentate nel passato per annualità antecedenti all’anno 2007 dovranno essere ripresentate telematicamente entro il sopra visto termine di 60 giorni per consentirne l’esame in via prioritaria. In conclusione, la brevità e l’imminenza del termine bimestrale per la presentazione delle istanze rende certamente opportuno, per i contribuenti che abbiano lavoratori dipendenti, rivolgersi ai propri professionisti di fiducia al fine di verificare l’effettiva e tempestiva possibilità di ottenere il rimborso, posto che il decorso del predetto termine rende definitiva e non più rimborsabile la quota d’imposta versata in eccesso.
Da FARMACISTA 33:

La nuova fattura dal 1.1.2013

In tema di fatturazione previste alcune novità e qualche semplificazione. L’Agenzia delle Entrate ha risolto il dilemma della numerazione delle fatture che ha creato incertezze e confusione nei primi giorni dell’anno.
Con l’approvazione della Direttiva 2010/45/UE il legislatore comunitario ha modificato la disciplina IVA in materia di fatturazione. Le nuove regole sono entrate in vigore a decorrere dal 2013. Il legislatore italiano ha recepito tali modifiche riscrivendo l’art.21 del DPR 633/1972 e inserendo un nuovo art.21-bis (fattura “semplificata”). Tra le principali novità vi è l’obbligo di inserimento del numero di partita IVA del cliente se costui opera in veste di impresa o del codice fiscale se è un privato. Ricordiamo che la prassi di inserire il codice identificativo del soggetto acquirente (partita iva o codice fiscale) non era sostenuta da nessun obbligo di legge prima del 2013. Seconda novità è rappresentata dalla fattura semplificata per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 Euro che potranno essere aumentati a 400 Euro con successivo provvedimento. In tali fatture è possibile indicare solamente il numero di partita iva o il codice fiscale senza l’obbligo di specificare ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio del soggetto che acquista, nonché indicare il corrispettivo complessivo e l’imposta incorporata ovvero i dati per calcolarla. L’introduzione di una fattura semplificata risponde all’esigenza di snellire per gli esercizi commerciali al minuto la procedura di fatturazione in fase di emissione del documento. La nuova normativa introdotta in tema di fatturazione ha inoltre modificato la modalità di numerazione della fattura. Come noto un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo numero di emissione. Il nuovo art. 21 non prevede più il riferimento alla numerazione in ordine progressivo per anno solare ma ha introdotto il concetto di numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. Negli scorsi giorni ci si è domandati se fosse corretto emettere fatture iniziando l’anno con il numero 1 dato che una fattura con lo stesso numero era già stata emessa gli anni precedenti. Il tenore letterale della norma lasciava presupporre che la numerazione avesse dovuto proseguire ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente. Con la Risoluzione 1/E del 10 gennaio 2013 l’Agenzia Entrate ha confermato che il contribuente oggi ha la possibilità di scegliere se adottare la numerazione progressiva univoca senza azzeramento oppure di mantenere la vecchia numerazione con azzeramento del numero progressivo per ogni anno solare in quanto, come specificato, anche quest’ultimo metodo garantisce l’identificazione univoca del documento mediante la data di emissione.
Da FARMACISTA 33: