La Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso per l’assegnazione, attraverso concorso straordinario, di 178 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti, e per le sedi farmaceutiche che eventualmente si renderanno vacanti in seguito alle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari banditi dalle altre Regioni e Province autonome italiane. Sono pervenute 3.310 domande, di cui 1.805 in forma associata. Clicca per accedere al portale della regione Emilia-Romagna
Categoria: Aggiornamenti
Il Ravvedimento operoso delle imposte dirette
Il legislatore fiscale ha previsto la riduzione della sanzione ordinaria del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte. Condizione essenziale per fruire della riduzione consiste nel ravvedersi entro determinati limiti temporali e che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica.
L’articolo 13 del DLgs.472/97 disciplina l’istituto del “ravvedimento operoso” che consente, in caso di omissioni o irregolarità nell’applicazione di disposizioni tributarie, di rimediare spontaneamente fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. La sanzione ordinaria prevista in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte è del 30%, così come indicato dall’art.13 del DLgs 471/1997. La condizione per fruire del ravvedimento consiste nel fatto che questo avvenga entro un determinato tempo e che non siano iniziate attività di accertamento e di verifica. La sanzione è ridotta a:
- 1/10 (3%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro trenta giorni dalla scadenza prevista (c.d. “ravvedimento breve”),
- 1/8 (3,75%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione.
Il ravvedimento operoso si perfeziona versando CONTESTUALMENTE :
- il tributo omesso,
- la sanzione ridotta,
- gli interessi calcolati al tasso legale su base annua (2,5% dal 1.1.2012) con maturazione dal giorno successivo alla scadenza prevista fino al giorno del versamento.
La mancanza anche solo di uno di questi elementi causa l’invalidità del ravvedimento. Più precisamente la circolare ministeriale n.180 del 1998 ha precisato che il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze per perfezionare il ravvedimento stesso (tributo, sanzione ed interessi) devono avvenire entro la scadenza prevista (30 giorni, 1 anno, ecc..) ma non necessariamente lo stesso giorno.
Il Dl 98/2011 modificando l’art. 13 del DLgs 471/1997 ha introdotto per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni un’ulteriore riduzione della sanzione prevista dal “ravvedimento breve” pari ad 1/15 (0,2%) per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”). Tale riduzione diminuisce quindi con l’aumentare del ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari o superiore a 15 giorni.
Tabella riepilogativa ravvedimento operoso
GG RITARDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-30 | oltre |
SANZIONE RIDOTTA(%) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,75 |
Rateazione dei versamenti in caso di proroga
Studio di settore farmacia: conferme e novità
Anche quest’anno lo studio di settore per la farmacia prevede specifici correttivi atti a cogliere l’ulteriore flessione di fatturato registrato nel 2012. Richiesti i dati sulla tariffazione.
La cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi
L’art. 3 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi.
La cosiddetta “cedolare secca”, è un’imposta opzionale che sostituisce l’Irpef, le addizionali regionale e comunale, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e su di esso (come sulla cedolare) non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni. Può optare per il regime della cedolare secca il locatore che sia una persona fisica, titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) sull’immobile, che effettui la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che, infine, consegua reddito fondiario. In caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze congiuntamente locate. Il locatore che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore con raccomandata contenente anche la rinuncia alla facoltà di chiedere -per tutta la durata dell’opzione- l’aggiornamento del canone di locazione. La comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima dell’esercizio dell’opzione. L’aliquota proporzionale è stabilita (art. 3, comma 2, d.Lgs. 23/2011) in misura pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti se il contratto di locazione non è concordato. È prevista, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). A decorrere dal 2013 la misura dell’acconto è pari al 95% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro. Oppure in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata pari al 40%, deve essere pagata entro il 16 giugno, la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre. L’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta. Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef. Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilandogli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà di esercitare nuovamente l’opzione nelle annualità successive.