Emilia-Romagna: Concorso pubblico straordinario per sedi farmaceutiche

La Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso per l’assegnazione, attraverso concorso straordinario, di 178 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti, e per le sedi farmaceutiche che eventualmente si renderanno vacanti in seguito alle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari banditi dalle altre Regioni e Province autonome italiane. Sono pervenute 3.310 domande, di cui 1.805 in forma associata. Clicca per accedere al portale della regione Emilia-Romagna

Il Ravvedimento operoso delle imposte dirette

Il legislatore fiscale ha previsto la riduzione della sanzione ordinaria del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte. Condizione essenziale per fruire della riduzione consiste nel ravvedersi entro determinati limiti temporali e che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica.

L’articolo 13 del DLgs.472/97 disciplina l’istituto del “ravvedimento operoso” che consente, in caso di omissioni o irregolarità nell’applicazione di disposizioni tributarie, di rimediare spontaneamente fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. La sanzione ordinaria prevista in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte è del 30%, così come indicato dall’art.13 del DLgs 471/1997. La condizione per fruire del ravvedimento consiste nel fatto che questo avvenga entro un determinato tempo e che non siano iniziate attività di accertamento e di verifica. La sanzione è ridotta a:

  • 1/10 (3%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro trenta giorni dalla scadenza prevista (c.d. “ravvedimento breve”),
  • 1/8 (3,75%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione.

Il ravvedimento operoso si perfeziona versando CONTESTUALMENTE :

  • il tributo omesso,
  • la sanzione ridotta,
  • gli interessi calcolati al tasso legale su base annua (2,5% dal 1.1.2012) con maturazione dal giorno successivo alla scadenza prevista fino al giorno del versamento.

La mancanza anche solo di uno di questi elementi causa l’invalidità del ravvedimento. Più precisamente la circolare ministeriale n.180 del 1998 ha precisato che il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze per perfezionare il ravvedimento stesso (tributo, sanzione ed interessi) devono avvenire entro la scadenza prevista (30 giorni, 1 anno, ecc..) ma non necessariamente lo stesso giorno.

Il Dl 98/2011 modificando l’art. 13 del DLgs 471/1997 ha introdotto per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni un’ulteriore riduzione della sanzione prevista dal “ravvedimento breve” pari ad 1/15 (0,2%) per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”). Tale riduzione diminuisce quindi con l’aumentare del ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari o superiore a 15 giorni.

Tabella riepilogativa ravvedimento operoso

GG RITARDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-30 oltre
SANZIONE RIDOTTA(%) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,75

Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi

Rateazione dei versamenti in caso di proroga

L’attuale situazione di generalizzata crisi economica e finanziaria ed altri fattori di rilievo spingono un sempre maggior numero di contribuenti ad optare per la rateazione dei versamenti delle imposte. L’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove tabelle con le scadenze aggiornate e le corrispondenti maggiorazioni per interessi.
Il D.P.C.M. 6 giugno 2012 ha differito i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, e al 20 agosto 2012, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Della proroga hanno potuto beneficiare tutte le persone fisiche ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche se assoggettati agli studi di settore. Come ogni anno, è inoltre possibile rateizzare il primo versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ovverosia il saldo ed il primo acconto. La rateazione si mostra di particolare interesse – e talvolta rappresenta una necessità – per quei contribuenti che, già colpiti dalla generalizzata crisi finanziaria, dall’aumento del costo della vita e dal recente versamento IMU, si trovano a dover fronteggiare l’esigenza di versare saldi di imposta particolarmente elevati anche a causa della riduzione del 28,62% degli acconti versati a novembre 2011. Tale riduzione, concessa dall’attuale Governo per dare respiro alle famiglie nel pieno della crisi economica a fine del 2011, si ripercuote oggi sui bilanci delle famiglie a pochissimi giorni dal versamento della prima rata dell’IMU. Per chi ha già optato o deciderà di optare per la rateizzazione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012, ha fornito le nuove tabelle con le scadenze aggiornate che tengono conto del differimento dei termini di versamento stabilito dal D.P.C.M. 6 giugno 2012. Per definire un adeguato piano finanziario in caso di rateazione massima, si raccomanda di considerare attentamente la prossimità dell’ultima rata alla scadenza degli acconti di novembre ed al saldo IMU. Le scadenze differiscono a seconda che il contribuente che intende rateizzare sia o meno titolare di partita I.V.A. Le rate possono essere stabilite fino a un massimo di sei per i contribuenti che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 9 luglio. Quanto sopra è sintetizzato nelle seguenti tabelle.
Da FARMACISTA 33:

Studio di settore farmacia: conferme e novità

Anche quest’anno lo studio di settore per la farmacia prevede specifici correttivi atti a cogliere l’ulteriore flessione di fatturato registrato nel 2012. Richiesti i dati sulla tariffazione.

Gli studi di settore sono uno strumento per la ricostruzione induttiva di ricavi e compensi nei confronti di imprese e professionisti. Rappresentano altresì una procedura di accertamento, previo contradditorio, che prescinde dalle risultanze contabili. Sono parte integrante della dichiarazione dei redditi e vengono elaborati sulla base di dati contabili ed extracontabili con riferimento allo specifico settore di appartenenza. A meno di particolari casi di esclusione sono assoggettati a studi di settore imprese e professionisti con ricavi o compensi dichiarati non superiori ad Euro 5.164.569,00. Lo Studio di Settore della farmacia (VM04U) è in continua evoluzione ed ha subito negli ultimi anni diverse modifiche per poter cogliere al meglio la realtà economica della farmacia. Anche quest’anno vi sono alcune novità. In particolare le innovazioni introdotte nel quadro Z del modello aggiungono un’ulteriore richiesta di dati alla già considerevole mole di informazioni che ogni anno occorre recuperare. Dall’esercizio di imposta 2012 è infatti necessario indicare l’importo delle specialità medicinali tariffate per fascia di prezzo con distinta indicazione dei farmaci equivalenti. La Commissione esperti ha poi introdotto, in aggiunta agli indicatori di coerenza già esistenti (ricarico, valore aggiunto per addetto, durata delle scorte), ulteriori indici relativi al margine per addetto non dipendente e alla copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti. Anche quest’anno l’Agenzia Entrate ha applicato allo Studio di Settore delle farmacie una serie di correttivi (c.d. anticrisi) per calcolare nel modo più aderente possibile la flessione dei ricavi e dei margini che le farmacie stanno registrando negli ultimi anni. Più precisamente si tratta di un abbattimento del ricavo puntuale stimato dallo studio permettendo così in alcuni casi di far raggiungere la congruità alla farmacia.

La cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi

L’art. 3 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi.

La cosiddetta “cedolare secca”, è un’imposta opzionale che sostituisce l’Irpef, le addizionali regionale e comunale, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e su di esso (come sulla cedolare) non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni. Può optare per il regime della cedolare secca il locatore che sia una persona fisica, titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) sull’immobile, che effettui la locazione al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che, infine, consegua reddito fondiario. In caso di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze congiuntamente locate. Il locatore che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore con raccomandata contenente anche la rinuncia alla facoltà di chiedere -per tutta la durata dell’opzione- l’aggiornamento del canone di locazione. La comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima dell’esercizio dell’opzione. L’aliquota proporzionale è stabilita (art. 3, comma 2, d.Lgs. 23/2011) in misura pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti se il contratto di locazione non è concordato. È prevista, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). A decorrere dal 2013 la misura dell’acconto è pari al 95% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro. Oppure in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima rata pari al 40%, deve essere pagata entro il 16 giugno, la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre. L’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta. Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef. Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilandogli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà di esercitare nuovamente l’opzione nelle annualità successive.