Proroga della “mini-IMU” al 24 gennaio 2014

Il comma 680 dell’art. 1 Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) fissa al 24 gennaio 2014 la scadenza del versamento della cosiddetta “mini-IMU” relativa all’anno d’imposta 2013; il termine precedente era il 16 gennaio 2014.

Il versamento della “mini-IMU” sarà dovuto solo per gli immobili che hanno beneficiato della abolizione della seconda rata IMU siti Comuni che hanno deliberato incrementi delle aliquote ordinarie stabilite dalla legge:

– per la generalità degli immobili, allo 0,76%;

– per l’abitazione principale e relative pertinenze, allo 0,4%;
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo 0,2%.
– l’ammontare dell’imposta che risulta dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per il 2013 in relazione ad abitazioni principali e relative pertinenze, ad unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, a terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e a fabbricati rurali ad uso strumentale;
– l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

L’imposta eventualmente dovuta è pari al 40% della differenza positiva tra:

Saldo Imu 2013, novità per l’assolvimento del versamento a saldo

Il prossimo 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo Imu con conguaglio del precedente acconto. Numerose le novità (positive ma anche negative) contenute nell’ultimo Provvedimento del 30 novembre scorso.

A seguito dell’emanazione del DL 30 novembre 2013 n. 133 – c.d. “decreto IMU”, numerose sono le novità che caratterizzano gli adempimenti richiesti per l’assolvimento del versamento a saldo dell’IMU dovuta per il periodo d’imposta 2013.
Il provvedimento dispone infatti che, per il solo anno 2013, la seconda rata dell’IMU non è dovuta parzialmente con riguardo ad alcune tipologie di immobili, fra le quali le principali sono le seguenti:

  • l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di maggior pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (vi è da segnalare a questo riguardo che, rispetto alle disposizioni che originariamente disciplinavano il versamento del primo acconto 2013, non sono più contemplati i terreni agricoli posseduti da altri soggetti che NON siano coltivatori diretti o IAP, i quali furono a giugno esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta).

Particolare rilevanza assume invece la (nuova) disposizione (art. 1, comma 1) che contempla gli immobili cd. “assimilati”, ai fini dell’IMU, all’abitazione principale in relazione ai quali è nella FACOLTÀ dei Comuni prevedere l’esclusione da imposizione IMU, esclusione che può essere totale o parziale.
Con riferimento all’esclusione parziale, infatti, è espressamente stabilito che, con riferimento a tali immobili, l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dai comuni per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

Escludendo ovviamente quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, gli immobili ammessi all’(eventuale) beneficio sono pertanto:

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • l’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.


Da FARMACISTA 33: Rubrica a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi, Parma

Cancellata la seconda rata IMU, ma non per tutti.

Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.38 del 27/11/2013 precisa che:

“Si abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l’IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d’imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.
In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:
Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell’acconto IRES e IRAP dovuto per l’anno d’imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l’aliquota IRES viene elevata per il solo anno d’imposta 2013 al 36%.
Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).
Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell’importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l’altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.
Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.”

L’ammortamento dei beni strumentali

L’ammortamento è un processo contabile con cui si esegue “sistematicamente”, cioè in base ad un piano prestabilito, la ripartizione del costo dei beni strumentali ad utilizzazione limitata nel tempo, fra gli esercizi in cui si presume essi rilascino la loro utilità.

L’ammortamento è il procedimento contabile che ha lo scopo di ripartire il costo di un’immobilizzazione materiale o immateriale lungo la sua vita utile, cosicché, dal punto di vista economico, a ciascun esercizio sia imputato il costo di competenza corrispondente alla quota parte di fattore produttivo utilizzata. Dal punto di vista finanziario l’ammortamento, diminuendo l’utile d’esercizio “distribuibile”, consente di accantonare le disponibilità necessarie per il riacquisto di beni strumentali nuovi in sostituzione di quelli consumati. Dal punto di vista fiscale la deducibilità delle quote d’ammortamento segue le regole dettate dal legislatore ed è condizionata alla corretta tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

Beni materiali – Non sono soggetti ad ammortamento i beni la cui durata è illimitata nel tempo come, ad esempio, i terreni sul quale insistono i fabbricati. Gli ammortamenti dei beni strumentali afferenti l’attività aziendale sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni stessi in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale del 31/12/1988, ridotti della metà per il primo esercizio. Tali coefficienti definiscono per ciascuna categoria di beni la quota massima deducibile in ciascun esercizio in base all’attività svolta dall’impresa. Il legislatore fiscale ha così posto limiti “standardizzati” alla durata del processo di ammortamento fiscale dei beni strumentali. Al contrario, per i beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 ha consentito la deduzione integrale del costo d’acquisto nell’esercizio stesso in cui questo è stato sostenuto. Infine per alcune categorie di beni strumentali “ad uso promiscuo”, come apparati telefonici ed auto aziendali, le quote d’ammortamento sono deducibili solo parzialmente.
Beni immateriali – Tra questi si comprendono diritti d’autore, marchi, brevetti industriali, licenze software e l’avviamento generato in seguito all’acquisto di aziende e rami d’azienda. Per le imprese di nuova costituzione le quote di ammortamento dei beni immateriali sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi

Gli acconti di novembre 2013

Si avvicina la scadenza della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso. Entro il prossimo 2 dicembre i contribuenti dovranno provvedere al versamento mediante modello F24.

Come noto, entro il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti dovranno provvedere al versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES) e sul valore della produzione (IRAP), nonché dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS).  Subito dopo, entro il 16 dicembre, occorrerà pagare la seconda rata dell’IMU. Il versamento della seconda o unica rata d’acconto IRES (imposta sui redditi delle società) , potrà interessare le società di capitali quali, ad esempio, le parafarmacie costituite in forma di S.r.l. o S.p.a.; per le persone fisiche scadranno, se dovuti, gli acconti di IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della “cedolare secca” sugli immobili abitativi locati. Imprese individuali, società e professionisti dotati di autonoma organizzazione saranno anche chiamati al versamento dell’acconto IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Le scadenze degli acconti contributivi interesseranno, ad esempio, i collaboratori dell’impresa famigliare non farmacisti. Vista la complessità dell’argomento si è scelto di tralasciare i tecnicismi con la certezza che ogni contribuente nostro lettore si sia già affidato ad un professionista di fiducia. È utile tuttavia ricordare che il calcolo degli acconti complessivamente dovuti viene comunemente effettuato utilizzando il cosiddetto “metodo storico” il quale prescinde dall’effettivo reddito del periodo di imposta corrente facendo invece riferimento alla dichiarazione relativa al periodo precedente. Stante l’attuale crisi di liquidità e la contrazione dei consumi (che, a sua volta, influenza i redditi delle farmacie) è quanto mai opportuno segnalare che, in alternativa al criterio di determinazione sopra richiamato, è comunque ammessa la facoltà di rideterminare l’acconto mediante il cosiddetto “metodo previsionale” che tiene invece conto della ragionevole aspettativa di conseguire un reddito (in misura più o meno significativamente) inferiore rispetto al periodo precedente. È altrettanto opportuno tuttavia aver ben presente che, in caso di previsione errata, un pagamento inferiore a quanto dovuto in applicazione del metodo storico comporterà l’irrogazione di sanzioni per insufficiente versamento pari al 30% della differenza tra importo versato ed importo dovuto in base al metodo storico. In tal caso si potrà comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omissione beneficiando di sanzioni ridotte. Per concludere si ricorda che gli acconti dovranno essere versati mediante modello F24 e, per i titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica. 

Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi