Autore: Fabio Furlotti
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Avanti, ma con prudenza: dieci regole per affrontare consapevolmente il concorso straordinario.
Da alcune settimane riceviamo di continuo richieste di farmacisti aspiranti titolari in cerca di consigli per il buon esito della partecipazione al concorso straordinario.
Formule magiche non ne conosciamo, ma nell’interesse dei nostri interlocutori riteniamo che un invito alla prudenza sia un ottimo punto dal quale iniziare ogni ragionamento.
Il massimo che ci è dunque possibile fare, da modesti conoscitori dell’azienda farmacia e del sistema economico del quale essa fa parte, è suggerire un’attenta analisi di ogni questione utile a limitare il rischio di veder trasformata una buona opportunità in un (grave) problema.
Riteniamo che l’aspirante candidato possa trarre vantaggio dal seguire un iter logico simile a quello che proponiamo di seguito.
A prescindere dalla ricerca del “miglior punteggio”, prima di affrontare il concorso bisognerebbe quantomeno:
1. accertarsi di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione;
2. stabilire che non vi saranno incompatibilità al momento dell’assegnazione della farmacia (ad esempio: età, rapporti di lavoro, ecc.);
3. verificare con l’aiuto di un patronato od un consulente previdenziale la propria posizione contributiva;
4. definire, anche alla luce della propria attuale situazione reddituale, le aspettative economiche e/o necessità presenti e future valutandone la compatibilità con un budget realistico dell’attività che si intende intraprendere. A tal fine occorre prevedere con buona approssimazione la necessità di investimento ed eventualmente di indebitamento iniziale;
5. analizzare le sedi disponibili cercando di raccogliere quanti più elementi sia possibile, ma considerando che è improbabile riuscire ad inquadrare correttamente la potenziale redditività di ogni sede “interessante” poiché sono molte le variabili in gioco;
6. non cadere nell’errore di ritenere la farmacia sempre ed a tutti i costi un’attività “ricca” poiché in molti casi, purtroppo, non è così.
Ulteriormente, se si intende partecipare in forma associata:
7. cercare di limitare il numero degli associati sia per ragioni economiche che organizzative, tenendo presente che la gestione dovrà essere fatta “su base paritaria”;
8. definire possibilmente accordi contrattuali tra i partecipanti in forma associata per evitare di incorrere in incomprensioni ed eventualmente danneggiarsi reciprocamente;
9. prestabilire le regole statutarie della futura società;
10. tenere presente che in caso di partecipazione associata il vincolo decennale potrebbe condizionare una prudente valutazione di tutti i punti precedenti.
Ogni situazione deve essere analizzata tenendo conto di fattori ambientali (es.: territorio, popolazione, concorrenza, ricorsi già pendenti che possano in qualche modo influenzare l’assegnazione della sede, ecc.) e personali dei candidati (situazione reddituale e patrimoniale, età, impegni famigliari, disponibilità a trasferimenti, ecc.)
É consigliabile evitare associazioni tra sconosciuti o semi-conosciuti o tra individui dei quali alcuni intendano apportare solo “punteggio” e null’altro. É più che opportuno, se non addirittura necessario, considerare un apporto paritario di lavoro degli associati/soci in correlazione con la paritaria suddivisione dell’utile, del patrimonio sociale e dell’onere della gestione congiunta.
Purtroppo tutto ciò non è sufficiente, specialmente alla luce di una normativa “straordinaria” confusa e non adeguatamente coordinata con l’impianto normativo “ordinario”. Il timore è che molte delle incertezze normative si risolveranno prima o poi in questioni che finiranno nelle aule di qualche tribunale.
Si tenga infine presente che mediamente la redditività della farmacia è da alcuni anni in fase di declino. Tale declino non si arresterà a breve e l’aumento della numerosità delle farmacie territoriali non potrà che accrescere le difficoltà di quelle già oggi esistenti e limitare in partenza le possibilità di quelle appena istituite.
Affinché la farmacia sia un’attività sostenibile, i “nuovi” così come i “vecchi” titolari dovranno mettere in campo impegno, dedizione, doti professionali e capacità imprenditoriali non comuni.
Pensiamo che farmacie ben posizionate e oculatamente gestite potranno ancora offrire la giusta soddisfazione ai loro titolari.
In buona sostanza ci pare corretto far osservare che il concorso può essere un’ottima opportunità, ma non sempre.
Studio Furlotti Del Bue
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Il regime fiscale degli omaggi ai dipendenti
Gli omaggi ai dipendenti che tradizionalmente accompagnano le festività di fine anno trovano una diversa disciplina fiscale a seconda della duplice ottica in cui li si guardi: quella della farmacia che li eroga e quella del dipendente che li riceve.
Il primo dei due punti di vista richiede una preliminare distinzione tra la disciplina ai fini dell’imposta sui redditi e dell’iva. Non subiranno prelievo iva, poiché qualificabili come cessioni gratuite di beni, gli omaggi in natura ai dipendenti che consistano in prodotti diversi da quelli usualmente venduti in farmacia (es. bottiglie di vino, panettoni, ecc…), in quanto gli acquisti di tali prodotti non possono beneficiare della detrazione iva in sede di acquisto per difetto di inerenza. Diversa disciplina è invece prevista ai fini delle imposte reddituali dall’art. 95, comma 1, del d.P.R. 917/1986, che ammette l’integrale deducibilità delle spese sostenute in denaro o natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. In tal senso, tuttavia, è necessario non confondere gli omaggi connessi alle ricorrenze e festività con le spese volontarie eventualmente sostenute dalla farmacia al fine specifico d’istruzione o ricreazione dei dipendenti. Per queste ultime, infatti, è espressamente prevista una soglia di deducibilità pari al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Si consiglia di dotarsi di un bollettario da utilizzare alla consegna dei beni indicando nella descrizione “omaggio” al fine di assicurarsi la deducibilità del costo in sede di eventuale verifica. Le spese per omaggi al personale sono comunque indeducibili ai fini irap. Dal punto di vista del dipendente che riceve gli omaggi, l’art. 2, comma 6, del d.l. 93/2008 ha previsto che anche le erogazioni liberali in denaro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’articolo in discorso ha nella sostanza abrogato la più favorevole previgente disciplina che, al contrario, escludeva il concorso delle erogazioni liberali nella formazione del reddito da lavoro dipendente qualora il valore delle stesse, all’interno del periodo d’imposta, fosse inferiore a 258,23 euro. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’erogazione liberale ai dipendenti sia effettuata in natura e non in denaro, il precedente regime nei fatti sopravviva in forza del terzo comma dell’art. 51 del d.P.R. 917/1986. Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente (e dei conseguenti oneri) gli omaggi in natura che si mantengono all’interno del descritto limite di valore di 258,23 euro.
Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi