Una recente ordinanza del Consiglio di Stato sembra contraddire la tesi dell’eliminazione della pianta organica sostenuta dal Governo dopo il “Cresci Italia”. “Il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell’organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie” (leggi su quotidianosanita.it)
Autore: Fabio Furlotti
Versamento del saldo annuale IVA
Entro il prossimo 18 marzo (il termine legale del 16 marzo cade infatti di sabato) i contribuenti che, a seguito della determinazione definitiva operata sulla base dei dati relativi all’intero periodo d’imposta 2012, abbiano rilevato una posizione debitoria IVA sono tenuti al versamento telematico (mediante modello F24) dell’imposta dovuta a conguaglio.
Come è noto, questa si determina come differenza tra l’ammontare complessivo dell’IVA a debito dovuta sulle operazioni attive e l’IVA a credito assolta sugli acquisti tenendo altresì conto dei versamenti periodici (mensili o trimestrali) effettuati in corso d’anno come pure dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente non chiesto a rimborso né utilizzato in compensazione di altre imposte. In alternativa, coloro i quali, avendo il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, possono beneficiare del versamento del saldo IVA posticipato al termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi maggiorando quanto dovuto di una somma pari allo 0,40% per ogni mese (o frazione di mese) successivo al 18 marzo (a questo riguardo, in caso di compensazione totale o parziale del debito IVA con altri crediti emergenti dalla dichiarazione modello Unico, la suddetta maggiorazione non sarà dovuta o sarà dovuta solo relativamente all’imposta non compensata). In caso di posticipo del versamento, sarà altresì possibile beneficiare della consueta rateazione, in rate mensili di uguale importo con applicazione degli interessi al tasso dello 0,33% mensile, prevista per i versamenti dovuti a saldo e di I° acconto.
Orari farmacie. Cassazione: “Illegittimi gli accordi limitativi della facoltà di apertura”
Lo ha stabilito la Corte pronunciandosi sulla sanzione disciplinare comminata a un farmacista che aveva tenuto aperta la farmacia oltre quanto previsto da un accordo tra farmacisti recepito dalla Asl. “E’ in contrasto con i principi di legge che considerano gli orari di apertura come orari minimi”. (leggi su ilFarmacistaonline.it)
Concorso straordinario:fiscalità diretta e nuove sedi farmaceutiche
Con l’apertura del Concorso straordinario occorre porre qualche riflessione sulle opportunità e sulle problematiche (anche di natura fiscale) che un’eventuale assegnazione comporta.
Chi aspira alla titolarità di nuove sedi farmaceutiche partecipando ai concorsi straordinari vive un periodo di speranza, seppur con sentimenti di incertezza ed apprensione per il futuro. È sufficiente informarsi per rendersi conto di quanti problemi e questioni irrisolte vi siano in merito ai concorsi. È altrettanto evidente che troveranno soddisfazione le aspettative di molti farmacisti. Benché l’attenzione dei candidati sia perlopiù rivolta al punteggio, da consulenti ci preoccupiamo di suggerire un’attenta ed ampia riflessione su tutto ciò che succederà una volta stilate le graduatorie definitive. La valutazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, la possibilità e l’opportunità di partecipare al concorso in associazione con altri definendo regole di base, la valutazione delle possibili sedi alla luce di aspettative e necessità economiche, sono solo una minima parte dei temi che occorre affrontare per limitare il rischio di veder trasformata una buona opportunità in un problema. La crisi economica non ha risparmiato la farmacia e un settore in fase di radicale cambiamento: la sfida che attende “vecchi” e “nuovi” titolari si annuncia epocale. Lo scopo delle poche righe che seguono è di sensibilizzare i candidati ad una prima riflessione sulla fiscalità della farmacia, in particolare sulle imposte dirette che colpiscono la ricchezza prodotta dal contribuente-imprenditore-farmacista. Le farmacie private, imprese individuali e società di persone, sono interessate dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) con le relative addizionali e dall’Irap (imposta regionale sulle attività produttive). L’Irpef, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/86, si applica assoggettando ad aliquota progressiva l’imponibile, cioè la somma di tutti i redditi prodotti nell’anno dal contribuente – ivi compresi quelli della farmacia – diminuiti degli oneri deducibili (es. contributo soggettivo ENPAF). Il reddito della farmacia, da indicare nella dichiarazione dei redditi del titolare, è determinato apportando all’utile risultante dal bilancio d’esercizio le variazioni previste dal DPR 917/86. Se la farmacia è gestita in forma societaria o di impresa familiare, il soggetto passivo dell’Irpef non è la società, ma ciascun socio, pro quota, per trasparenza. È fondamentale tener presente che l’utile risultante dal bilancio della farmacia è lordo dell’Irpef e dei contributi soggettivi ENPAF in quanto entrambi hanno carattere personale. L’Irpef si paga indipendentemente dalla percezione dell’utile. Capiterà, ad esempio, di dover destinare parte dell’utile al rimborso del finanziamento ottenuto per l’impianto iniziale dell’attività. Non si confonda dunque l’utile di bilancio con la ricchezza spendibile: sarebbe un grave errore. L’Irap è disciplinata dal d.lgs. 446/97; l’imposta si determina in misura proporzionale – con un procedimento complesso e ricco d’eccezioni – ed ha come base imponibile il valore della produzione netto, aumentato di alcuni costi (primo fra tutti il costo del personale). Se la farmacia è gestita in forma societaria l’Irap è dovuta dalla società e non dai soci. L’incidenza delle imposte dirette è molto variabile, influenzata dal risultato economico e, nel caso dell’Irpef, dall’esistenza di altri redditi, oneri deducibili e detraibili in capo al singolo contribuente. Attenzione alle scadenze e al meccanismo dei saldi e degli acconti: se nel primo anno di attività non si pagheranno imposte, è probabile che nell’anno successivo si debbano pagare tutte quelle dell’anno passato oltre a considerevoli acconti sulle imposte dell’anno in corso. In un caso simile occorre la disponibilità di un’adeguata provvista di denaro. Quante tasse si dovranno pagare? Mai troppo poche, spesso troppe. La domanda potrà trovare una risposta solo con l’aiuto del consulente di fiducia. Il tema è fondamentale e, per quanto complesso, deve essere affrontato il prima possibile in sede di pianificazione.
Da FARMACISTA 33:
Istanze di rimborso irap: click day al via
Tra il 18 gennaio e il 15 marzo (a seconda della regione di appartenenza del contribuente) inizia a decorrere il termine per la presentazione telematica delle istanze di rimborso irap relative alle annualità precedenti al 2012 e non ancora scadute.
Come già evidenziato in un precedente articolo del 29 maggio 2012, il D.L. n. 185/2008 (cd. “decreto anticrisi”) ha introdotto un parziale meccanismo di deduzione dalle imposte personali sui redditi (irpef e ires) di una quota dell’irap relativa al costo del lavoro e degli oneri finanziari netti, prima d’allora totalmente indeducibile. L’art. 4, comma 12, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (cosiddetto decreto semplificazioni fiscali) ha successivamente introdotto la possibilità di ottenere anche il rimborso dell’irap relativa al personale dipendente che sia stata versata negli anni precedenti al 2012, rinviando per le modalità applicative ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento è stato finalmente emanato lo scorso 17 dicembre 2012. In quello sono stati parzialmente chiariti alcuni punti d’incertezza già evidenziati ed individuate le modalità ed i termini per le richieste di rimborso. L’istanza di rimborso dovrà allora essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati, ovvero tramite i soggetti incaricati. Inoltre, essa dovrà essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura individuata dal provvedimento per ciascuna area geografica. In altre parole, come già avvenuto in passato, l’Agenzia ha individuato una data specifica per i contribuenti di ciascuna regione (o parte di essa) a partire dalla quale decorre il termine di 60 giorni per trasmettere l’istanza di rimborso dell’irap pregressa (cosiddetto Click Day). Come previsto nell’apposito allegato al Provvedimento, i primi contribuenti a poter iniziare a trasmettere le istanze sono stati quelli delle Marche (18 gennaio 2013), subito seguiti da quelli di Molise, Abruzzo, Calabria e Basilicata (21 gennaio), oltre che del Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Provincie di Trento e Bolzano (23 gennaio). Dal primo febbraio al 15 marzo, infine, si susseguiranno le date di inizio del termine di presentazione per i contribuenti di tutte le altre regioni. Infine, il Provvedimento ha precisato che anche le istanze di rimborso irap cartacee presentate nel passato per annualità antecedenti all’anno 2007 dovranno essere ripresentate telematicamente entro il sopra visto termine di 60 giorni per consentirne l’esame in via prioritaria. In conclusione, la brevità e l’imminenza del termine bimestrale per la presentazione delle istanze rende certamente opportuno, per i contribuenti che abbiano lavoratori dipendenti, rivolgersi ai propri professionisti di fiducia al fine di verificare l’effettiva e tempestiva possibilità di ottenere il rimborso, posto che il decorso del predetto termine rende definitiva e non più rimborsabile la quota d’imposta versata in eccesso.
Da FARMACISTA 33: