Unico 2012: termini, formalità e compensazioni

Scade il 1 ottobre 2012 il termine di presentazione in via telematica del modello UNICO 2012 riferito ai redditi 2011. È ritenuta valida, anche se tardiva, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine. Più lunghe invece le scadenze per gli eredi o per presentare eventuali rettifiche.
Scade il 1° ottobre 2012 il termine di presentazione in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato del modello UNICO 2012 riferito ai redditi 2011. È ritenuta valida, anche se considerata tardiva, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine stabilito a fronte del pagamento delle sanzioni amministrative, mentre è considerata omessa – sebbene comunque rilevante ai fini della riscossione delle imposte ivi indicate – la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine. Nel caso invece di decesso del contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’onere rimane in capo agli eredi. Se il decesso è avvenuto successivamente al mese di febbraio 2012, gli adempimenti tributari sono posticipati al 17 dicembre 2012 per il versamento delle imposte e al 2 aprile 2013 per la presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione presenta un credito (ad es. IRPEF e sue addizionali o cedolare secca) è possibile utilizzare in tutto o in parte tale credito in compensazione con altri tributi (ad esempio l’IMU) mediante il modello F24 oppure farne richiesta a rimborso integrale o parziale. Si ricorda che i crediti relativi all’IRPEF e alle addizionali non possono essere utilizzati in compensazione o richiesti a rimborso per un importo inferiore a 11,00 Euro. Per quanto riguarda invece i termini di accertamento, l’Amministrazione Finanziaria ha tempo entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per notificare gli avvisi. Questo significa, ad esempio, che entro il 31 dicembre 2012 il Fisco ha la possibilità di accertare la dichiarazione presentata nel 2008 e riferita ai redditi 2007. Il termine si allunga di un anno nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e del doppio (da 8 anni a 10 anni) in caso di reati tributari (ad esempio la presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici). In caso di omissioni od errori la dichiarazione dei redditi originariamente presentata può inoltre essere rettificata da parte del contribuente. La rettifica può avvenire entro il termine originario di presentazione (correttiva nei termini) della dichiarazione oppure oltre tale termine. In questo secondo caso, la rettifica se è a favore del contribuente (ossia è minore l’importo delle imposte dovute o maggiore il credito spettante), deve essere comunicata entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. La rettifica oltre il termine, ma a sfavore del contribuente, deve invece essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria purché non siano state nel frattempo avviate attività di accertamento.
Da FARMACISTA 33:

Novità nell’applicazione degli studi di settore

La novità della norma premiale in tema di accertamenti sui contribuenti congrui e coerenti e le significative penalizzazioni ai soggetti non in linea suggeriscono di prestare particolare attenzione alla compilazione degli studi di settore e di valutarne attentamente gli esiti.
Nell’ultimo anno, numerose novità legislative hanno interessato l’applicazione degli studi di settore, ovverosia di quello strumento di accertamento induttivo dei ricavi di impresa (e dei corrispettivi professionali) operato attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali (es. composizione dei costi, tipologia di organizzazione interna, tipologia di clientela, localizzazione dell’attività, ecc.) di ogni specifica attività economica. Più in particolare, vi è innanzitutto da segnalare come, per le annualità d’imposta fino a tutto il 2010, il Legislatore abbia, con effetto retroattivo, introdotto, quale ulteriore condizione per poter beneficiare dell’esclusione da accertamenti analitico-induttivi, la congruità (anche per effetto di adeguamento) e la coerenza agli studi di settore anche per il periodo d’imposta precedente quello oggetto di controllo. Di conseguenza, le condizioni di esonero da accertamenti di natura analitico-induttiva fino al periodo d’imposta 2010 sono, ad oggi, le seguenti (art. 10, c. 4-bis, Legge n. 146/98):
  • il contribuente risulti congruo (anche per effetto di adeguamento) e coerente agli studi di settore per il periodo d’imposta oggetto di controllo e per quello precedente;
  • l’ammontare delle componenti accertate (entro un massimo di € 50.000) sia non superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
  • non siano applicabili le sanzioni maggiorate del 10% per gravi infedeltà degli elementi indicati negli studi di settore.
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, invece, nei confronti dei contribuenti che risultino congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti con gli studi di settore:
  • sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi;
  • sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (a meno che non vi sia constatazione di reati tributari);
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 il reddito complessivo dichiarato.
A fronte di tali meccanismi premiali di cui beneficiano i soggetti in linea con gli studi di settore, sono state altresì introdotte significative penalizzazioni per i soggetti che, al contrario, non risultino soddisfare le determinazioni quantitative, in termini di ricavi, degli studi stessi. Più in particolare, con effetto dal periodo d’imposta 2011:
  • i contribuenti che non risultino congrui con gli studi di settore saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su apposite analisi del rischio di evasione (che terranno anche conto delle informazioni di carattere finanziario presenti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria);
  • per i contribuenti che non risultino né congrui né coerenti con gli studi di settore i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di indagine finanziaria.
Alla luce di tutto quanto sopra, risulta oggi quanto mai opportuno valutare la rispondenza della propria attività, in termini di ricavi, alle determinazioni statistiche degli studi di settore al fine di meglio valutare la probabilità di incorrere in futuri accertamenti analitico-induttivi in relazione al reddito derivante dall’attività stessa come pure ad accertamenti sintetici (redditometro) o analitici (indagini finanziarie) in relazione al reddito complessivo. NOTA DI REDAZIONE: il 12 luglio 2012 è stato emesso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ammette al regime premiale richiamato nel testo soltanto 55 dei 206 studi di settore attualmente operativi. In conseguenza di tale ultima – e peraltro inattesa – novità, restano sfortunatamente escluse, almeno per il 2011, le farmacie appartenenti allo studio VM04U come pure le para-farmacie appartenenti allo studio TM87U.
Da FARMACISTA 33:
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Immobili e attività all’estero: nuove indicazioni

La circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) che dovranno essere versate entro il prossimo 9 luglio oppure, con maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto.
Tra i tanti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per il caso assai frequente degli immobili situati in Francia.Per approfondimenti: Fisco Oggi.

IMU al debutto il 18 giugno

Scade il prossimo giugno il primo acconto dell’Imu (Imposta municipale propria) anticipata in via sperimentale per il triennio 2012-2014 con il d.l. 201/2011 convertito con l. 214/2011 così come modificato dal d.l. “semplificazioni” 16/2012 convertito con modificazioni dalla l. 44/2012. La nuova imposta sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Le aliquote principali previste sono quella base dello 0,76% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali) e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale dello 0,4% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali). Tante le somiglianze con l’Ici ma anche alcune differenze importanti. Torna l’imposta sull’abitazione principale seppur mitigata dalla detrazione prevista di 200 euro più 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (anche non fiscalmente a carico) che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore (vale a dire il titolare di diritto reale di piena proprietà, usufrutto, abitazione, superficie, uso o enfiteusi) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati all’interno dello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ai comuni è stata inoltre preclusa la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni dall’imposta nel caso di immobili locati a canone concordato nonché nel caso di concessione ad uso gratuito dell’abitazione ad un familiare. Nessuno sconto inoltre per i fabbricati rurali a destinazione abitativa i quali sono trattati come immobili urbani. Stangata anche per i proprietari di immobili di interesse storico: adesso si paga sulla base imponibile ridotta del 50%. Alle predette novità occorre aggiungere l’innalzamento dei moltiplicatori per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta; aumento nell’odine del +60% per abitazioni, pertinenze, negozi e uffici. In caso di immobili iscritti nel bilancio dell’impresa, l’Imu è indeducibile ai sensi dell’art.14 comma 1 d.lgs. n. 23/2011. I recenti e continui assestamenti normativi dell’Imu hanno inoltre causato ritardi oltre che notevole confusione e difficoltà per contribuenti, Caf e professionisti impegnati nel calcolo dell’imposta. In sede di conversione del “decreto semplificazioni” è stato previsto il pagamento in due o, a scelta, tre rate per l’abitazione principale (18 giugno, eventualmente il 16 settembre, 16 dicembre) e in due rate per gli altri immobili (18 giugno, 16 dicembre). Le rate di giugno e di settembre dovranno essere versate con l’aliquota base e la detrazione prevista indipendentemente dall’eventuale delibera comunale. Entro il 16 dicembre si verserà il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata e certamente il conto sarà ancor più salato. Per i proprietari di immobili, cittadini e imprese, già provati dalla crisi economica, non sarà semplice far quadrare i conti.

Lettere dall’Agenzia delle Entrate

Come già lo scorso anno in questi stessi giorni, la Direzione Centrale Accertamento, da lunedì scorso, ha spedito migliaia di lettere, con le quali “desidera offrire”  ai contribuenti  “alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011 (anno d’imposta 2010)”.
Come già lo scorso anno in questi stessi giorni, la Direzione Centrale Accertamento, da lunedì scorso, ha spedito 300.000 lettere – nel 2011 erano state 50.000 – , con le quali “desidera offrire”  ai contribuenti  “alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011 (anno d’imposta 2010)”.
L’ Agenzia delle Entrate sottolinea che “la comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non è necessaria alcuna risposta”, da cui l’irrilevanza anche dell’eventuale inerzia del ricevente.
Le segnalazioni ipotizzano l’incompatibilità del reddito complessivo dichiarato per il 2010 con le spese indicate nel prospetto allegato e con altre spese sostenute nel medesimo anno.
Per quei contribuenti  che riscontrassero di avere commesso errori od omissioni, la segnalazione deve essere considerata come una utile opportunità per meglio verificare la propria posizione e valutare se intervenire al fine di minimizzare possibili gravose conseguenze.
In alcuni casi esaminati, nel prospetto allegato sono indicate spese che i destinatari non hanno effettuato. Per alcuni imprenditori individuali, tra cui anche farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie, talvolta sono indicate spese ( ad esempio per canoni di locazione e leasing ) effettuate in regime di impresa.
Riteniamo che nei prossimi giorni l’Agenzia Delle Entrate e gli Organi di Informazione forniranno approfondimenti e chiarimenti.
Il principale obiettivo delle lettere, senza dubbio meritevole, è quello di invitare i contribuenti a dichiarare correttamente i propri redditi.
Luigi Magistro dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che “la lettera ha solo finalità preventive e quello che stupisce è che un elemento di civiltà come questo, che negli altri Paesi verrebbe apprezzato, in Italia genera dubbi e apprensione. Questo è uno strumento di compliance.”
Pare, purtroppo, che le finalità conciliative dello strumento non vengano affatto colte dai destinatari che manifestano in proposito preoccupazione e malumore.
Fabio Furlotti
Marco Del Bue