Autore: Fabio Furlotti
Novità nell’applicazione degli studi di settore
- il contribuente risulti congruo (anche per effetto di adeguamento) e coerente agli studi di settore per il periodo d’imposta oggetto di controllo e per quello precedente;
- l’ammontare delle componenti accertate (entro un massimo di € 50.000) sia non superiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- non siano applicabili le sanzioni maggiorate del 10% per gravi infedeltà degli elementi indicati negli studi di settore.
- sono preclusi gli accertamenti analitico-induttivi;
- sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (a meno che non vi sia constatazione di reati tributari);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 il reddito complessivo dichiarato.
- i contribuenti che non risultino congrui con gli studi di settore saranno destinatari di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio e basati su apposite analisi del rischio di evasione (che terranno anche conto delle informazioni di carattere finanziario presenti negli archivi dell’Anagrafe Tributaria);
- per i contribuenti che non risultino né congrui né coerenti con gli studi di settore i controlli saranno svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri di indagine finanziaria.
Immobili e attività all’estero: nuove indicazioni
La circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sull’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) che dovranno essere versate entro il prossimo 9 luglio oppure, con maggiorazione dello 0,40% entro il 20 agosto.
Tra i tanti chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per il caso assai frequente degli immobili situati in Francia.Per approfondimenti: Fisco Oggi.
IMU al debutto il 18 giugno
Scade il prossimo giugno il primo acconto dell’Imu (Imposta municipale propria) anticipata in via sperimentale per il triennio 2012-2014 con il d.l. 201/2011 convertito con l. 214/2011 così come modificato dal d.l. “semplificazioni” 16/2012 convertito con modificazioni dalla l. 44/2012. La nuova imposta sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Le aliquote principali previste sono quella base dello 0,76% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali) e l’aliquota agevolata per l’abitazione principale dello 0,4% (con possibilità dei comuni di modificarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali). Tante le somiglianze con l’Ici ma anche alcune differenze importanti. Torna l’imposta sull’abitazione principale seppur mitigata dalla detrazione prevista di 200 euro più 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (anche non fiscalmente a carico) che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore (vale a dire il titolare di diritto reale di piena proprietà, usufrutto, abitazione, superficie, uso o enfiteusi) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati all’interno dello stesso comune, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ai comuni è stata inoltre preclusa la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni dall’imposta nel caso di immobili locati a canone concordato nonché nel caso di concessione ad uso gratuito dell’abitazione ad un familiare. Nessuno sconto inoltre per i fabbricati rurali a destinazione abitativa i quali sono trattati come immobili urbani. Stangata anche per i proprietari di immobili di interesse storico: adesso si paga sulla base imponibile ridotta del 50%. Alle predette novità occorre aggiungere l’innalzamento dei moltiplicatori per ottenere la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta; aumento nell’odine del +60% per abitazioni, pertinenze, negozi e uffici. In caso di immobili iscritti nel bilancio dell’impresa, l’Imu è indeducibile ai sensi dell’art.14 comma 1 d.lgs. n. 23/2011. I recenti e continui assestamenti normativi dell’Imu hanno inoltre causato ritardi oltre che notevole confusione e difficoltà per contribuenti, Caf e professionisti impegnati nel calcolo dell’imposta. In sede di conversione del “decreto semplificazioni” è stato previsto il pagamento in due o, a scelta, tre rate per l’abitazione principale (18 giugno, eventualmente il 16 settembre, 16 dicembre) e in due rate per gli altri immobili (18 giugno, 16 dicembre). Le rate di giugno e di settembre dovranno essere versate con l’aliquota base e la detrazione prevista indipendentemente dall’eventuale delibera comunale. Entro il 16 dicembre si verserà il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata e certamente il conto sarà ancor più salato. Per i proprietari di immobili, cittadini e imprese, già provati dalla crisi economica, non sarà semplice far quadrare i conti.