ENPAF: approvata dai ministeri età pensionabile a 68 anni

Elevazione dell’età pensionabile a 68 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 per la pensione di vecchiaia, con successivo incremento in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita, e innalzamento dei requisiti assicurativi della pensione di anzianità (di cui, peraltro, si prevede l’abrogazione nel 2016). (leggi su quotidianosanità.it)

Gli acconti di novembre 2012

Si avvicina la scadenza della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso. Entro il prossimo 30 di novembre i contribuenti dovranno provvedere al versamento mediante modello F24.
Già pesantemente provati dalla crisi e dagli effetti conseguenti alcune delle manovre d’austerità dell’attuale Governo, i contribuenti entro il 30 di novembre dovranno provvedere al versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) e sul valore della produzione (Irap), nonché dei contributi previdenziali (Ivs e Gestione Separata Inps). Subito dopo, entro il 17 dicembre, occorrerà pagare la seconda rata dell’Imu. Il versamento della seconda o unica rata d’acconto Ires (imposta sui redditi delle società), potrà interessare le società di capitali quali, ad esempio, le parafarmacie costituite in forma di S.r.l. o  S.p.a.; per le persone fisiche scadranno, se dovuti, gli acconti di Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della “cedolare secca” sugli immobili abitativi locati. Imprese individuali, società di persone e professionisti dotati di autonoma organizzazione saranno anche chiamati al versamento dell’acconto Irap (imposta regionale sulle attività produttive). Le scadenze degli acconti contributivi interesseranno, ad esempio, i collaboratori dell’impresa famigliare non farmacisti. Stante l’attuale crisi di liquidità e la contrazione dei consumi, il pagamento degli acconti peserà sulla situazione finanziaria, in alcuni casi precaria, di farmacie e parafarmacie. Queste ultime debbono fronteggiare i continui tagli della spesa farmaceutica, la riduzione dei prezzi dei medicinali e la progressiva erosione dei margini. L’articolo 11 del D.L. 1/2012 porterà presto all’apertura di moltissimi nuovi punti vendita con la conseguenza che si ridurrà ulteriormente il fatturato di buona parte delle farmacie e delle parafarmacie oggi in attività. In tale contesto il versamento degli acconti delle imposte dovrà essere oggetto di sempre più attenta pianificazione. Vista la complessità dell’argomento si è scelto di tralasciare i tecnicismi con la certezza che ogni contribuente nostro lettore si sia già affidato ad un professionista di fiducia. È utile ricordare che il calcolo degli acconti complessivamente dovuti viene comunemente effettuato utilizzando il cosiddetto “metodo storico”. Tale metodo non tiene in considerazione l’effettivo reddito del periodo di imposta corrente per il quale l’acconto è calcolato, ma fa riferimento alla dichiarazione relativa al periodo precedente.  In particolari casi, con la necessaria prudenza, il consulente di fiducia farà presente l’opportunità di rideterminare l’acconto mediante il cosiddetto “metodo previsionale” che terrà conto della ragionevole aspettativa di conseguire un reddito significativamente inferiore rispetto al periodo precedente. In caso di previsione errata, un pagamento inferiore a quanto dovuto comporterà l’applicazione di sanzioni per insufficiente versamento pari al 30% della differenza tra importo versato ed importo dovuto.  In questo caso si potrà comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omissione beneficiando di sanzioni ridotte. Per concludere si ricorda che gli acconti dovranno essere versati mediante modello F24 ed esclusivamente in via telematica per i titolari di partita Iva.
Da FARMACISTA 33:

Erogazioni liberali in denaro alle ONLUS

È tema ricorrente, nella vita delle imprese come delle singole persone, quello della partecipazione indiretta alle attività benemerite delle organizzazioni di utilità sociale (Onlus) attraverso il finanziamento a titolo gratuito delle stesse. La disciplina fiscale d’incentivo con cui il legislatore supporta il finanziamento di tali organizzazioni soffre tuttavia di una disorganica frammentazione, a cui dovrebbero porre parziale rimedio alcuni interventi legislativi in itinere.

La disciplina fiscale contenuta negli articoli 100 comma 2 lettera h) e 15, comma 1. 1 del d.P.R. 1986, n. 917 consente, tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche, la deduzione/detrazione parziale ai fini delle imposte reddituali delle erogazioni in denaro ad Onlus od enti che gestiscono iniziative umanitarie. Premesse di tale agevolazione sono l’effettiva gratuità dell’erogazione liberale effettuata nei confronti dell’ente e la reale qualificazione di quest’ultimo come Onlus (in ragione di un effettivo svolgimento da parte di questo dell’attività di utilità sociale). Non sono dunque deducibili le erogazioni attraverso le quali l‘impresa donante ritragga una qualche forma di utilità indiretta (ad esempio a fini promozionali), dovendosi in questo caso escludere l’elemento della liberalità e ricomprendere l’erogazione nell’ambito (dai confini spesso sfumati) della sponsorizzazione. Analogamente non godono della deducibilità le erogazioni ad enti che perseguano in via non esclusiva, ancorché principale, le finalità di utilità sociale descritte dalle norme. La deducibilità delle erogazioni è soggetta a limitazioni di valore individuate, per le imprese, in una somma non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (ex art. 100 del d.P.R. 1986/917). Per le persone fisiche il limite è fissato ad euro 2.065 e la detrazione di imposta IRPEF spettante sarà pari, per l’anno 2012, al 19% della somma erogata, mentre per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente al 24% e 26% (a seguito delle modifiche apportate all’art. 15 del d.P.R. 1986/917 dalla legge 6 luglio 2012, n.96). Per le persone fisiche la detrazione è ammessa soltanto se i relativi versamenti sono eseguiti tramite banca o ufficio postale oppure se sono effettuati con altri mezzi di pagamento quali carte di credito, assegni bancari, assegni circolari. Per le imprese risulta quanto meno opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli (conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili). In alternativa ed in deroga ai limiti previsti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n.35 è possibile, qualora ciò risulti conveniente,  dedurre le erogazioni agli enti di utilità sociale nel maggior limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, purché gli enti beneficiari abbiano tenuto scritture contabili idonee a rappresentare le operazioni effettuate nel periodo di gestione e predispongano un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La liberalità in denaro è strumento più utile ed efficace rispetto alle erogazioni in natura poiché quest’ultime soffrono di numerosi vincoli burocratici e fiscali. La disciplina delle erogazioni liberali è oggi soggetta ad un tentativo di generale rivisitazione da parte del legislatore che, con l’art. 16 della legge 6 luglio 2012, n.96, ha dato delega al Governo di attuare un riordino organico di essa, certamente necessario ed auspicabile, tramite un decreto legislativo di prossima emanazione.
Da FARMACISTA 33:

Novità sugli immobili nel “Decreto Crescita”

Con il “Decreto Crescita” viene innalzata dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni di immobili abitativi e raddoppiato il tetto di spesa da 48.000 a 96.000 Euro. Importanti novità anche sul fronte IVA in caso di estromissione degli immobili strumentali.
Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha elevato al 50% la misura della detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26/06/2012 al 30/06/2013 e a 96.000 Euro il limite agevolabile. Contestualmente è stata prorogata al 30/06/2013 la detrazione del 55% connessa alle spese di riqualificazione energetica, fermo restando i limiti di spesa specificatamente previsti. La detrazione in esame è riconosciuta per le sole unità immobiliari residenziali (indipendentemente dalla categoria catastale) e relative pertinenze in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese. Per beneficiare delle detrazioni in esame il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale in cui debbono essere indicati i riferimenti normativi, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato. L’Agenzia Entrate ha affermato che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell’agevolazione. Poiché la detrazione spettante è legata al momento di sostenimento della spesa, si pone la questione di individuare la detrazione spettante per le spese sostenute dal 26/06/2012 in presenza di spese sostenute prima di tale data. Il MEF ha precisato che per individuare l’importo massimo di 96.000 Euro, questo deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26/06/2012, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di 48.000 Euro. Altra novità interessante contenuta nel “Decreto Crescita” riguarda invece l’esenzione IVA in caso di estromissione dell’immobile strumentale utilizzato dall’imprenditore individuale nell’esercizio della propria attività. Il nuovo punto 8-ter dell’art.10 del D.P.R. 633/1972, a determinate condizioni, non prevede più, come in passato, l’imponibilità IVA obbligatoria per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati. Pertanto, in caso di possesso almeno decennale, la cessione dell’immobile ad un privato o l’assegnazione all’imprenditore stesso (c.d. “autoconsumo”) non subirà prelievo IVA. Il nuovo trattamento IVA applicabile all’autoconsumo potrà indurre alcuni titolari di farmacia a valutare l’opportunità di estromettere l’immobile strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività. La disposizione si applica anche all’assegnazione di immobili ai soci da parte delle società, ma in tal caso si dovrà valutare il peso dell’Imposta di Registro. Ai fini IRPEF ed IRAP si dovrà tenere conto dell’eventuale plusvalenza tassabile.
Da FARMACISTA 33:

L’utilizzo del contante: limiti e sanzioni

Con la riduzione a 1.000 euro del limite di utilizzo del contante la disciplina antiriciclaggio entra nella quotidianità e porta ad un necessario cambiamento delle comuni abitudini di pagamento, anche in relazione alla gravità delle sanzioni irrogabili

Negli ultimi mesi il legislatore ha adottato una pluralità di provvedimenti volti a contenere ulteriormente l’utilizzo del contante e ad inasprire le sanzioni per le violazioni connesse al superamento di tali limiti. L’art. 12 d.l. n. 201/2011 (cosiddetto decreto Monti), a parziale modifica dell’art. 49 d.lgs. n. 231/2007 ha abbassato la soglia di utilizzo del contante dai precedenti 2.500 euro agli attuali 1.000. Ad oggi, quindi, è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi ed a qualunque titolo, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000. La norma precisa che il divieto sussiste anche nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In altre parole, non è possibile aggirare il divieto ripartendo elusivamente in più versamenti distinti un pagamento che trovi una ragione unitaria. Il limite di utilizzo non riguarda, invece, i prelevamenti ed i versamenti in contanti effettuati nell’ambito di rapporti ed operazioni bancarie. Il correntista continua a poter versare o prelevare contanti dal proprio conto corrente anche al di sopra della soglia stabilità, mancando in questa situazione il trasferimento a terzi della somma, che rimane nella disponibilità del correntista medesimo. Restano tuttavia fermi in questi casi gli obblighi per l’istituto di credito di verifica delle generalità del correntista e di segnalazione di operazioni sospette qualora, in considerazione delle caratteristiche, dell”entità e della natura dei trasferimenti, vi sia un concreto indizio di operazioni di riciclaggio. La violazione delle disposizioni citate dà luogo all’applicazione di sanzioni particolarmente rilevanti. I trasferimenti illeciti di contanti effettuati dal 16.6.2010, sono puniti, ai sensi del comma 7-bis dell”art. 58, d.lgs. n. 231/2007 (introdotto dalla lettera “b”, del comma 2 dell”art. 20, d.l. 31.5.2010, n. 78) con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’ 1% ed il 40% della somma trasferita. La sanzione minima, per espressa previsione di legge, non può comunque mai essere inferiore ad euro 3.000 per le violazioni previste dal citato primo comma dell”art. 49, mentre per i trasferimenti superiori a 50 mila euro, l”importo minimo è pari al 5% dell”importo trasferito. La sanzione è aumentata del 50% per le violazioni di cui all”art. 58, commi 2, 3, 4 (superamento delle soglie contenute su libretti al portatore). Si noti come sono soggetti alla sanzione, in via congiunta, tanto il soggetto che trasferisce quanto colui che riceve la somma in contanti. La descritta formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16.6.2010 e non ostacola la possibilità di chiudere i procedimenti con un’oblazione al 2% degli importi oggetto di infrazione ex art. 49 comma 1. Per le transazioni di importo non superiore a 250.000 sussiste inoltre la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta pari al 2% dell”importo trasferito. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio.

Da FARMACISTA 33: