Lo scontrino fiscale

Il corrispettivo dell’incasso da parte dei commercianti al minuto può essere certificato con lo scontrino fiscale qualora non sia obbligatoria la fattura. Prevista la possibilità di rettificare l’emissione dello scontrino mediante apposita procedura.

I corrispettivi delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non è richiesta dal cliente devono essere certificati mediante il rilascio dello scontrino fiscale. Le operazioni esonerate dall’emissione della fattura sono elencate dall’art.22 comma 1 del DPR 633/1972, tra le quali rientrano le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da commercianti al minuto in locali aperti al pubblico come appunto le farmacie. Al fine di consentire al cliente di detrarre la spesa per l’acquisto di farmaci (in tal senso si veda l’articolo del 15 maggio 2012) lo scontrino deve essere integrato con il codice fiscale dell’acquirente (c.d. “scontrino parlante”). La certificazione dei corrispettivi incassati giornalmente con scontrino fiscale si effettua mediante l’annotazione dello scontrino di chiusura giornaliera nel registro dei corrispettivi (o registro di prima nota se la conservazione del registro è tenuto presso un professionista) distinti per aliquota IVA entro il giorno non festivo successivo. Qualora si utilizzi il cd. metodo della “ventilazione dei corrispettivi” l’importo da registrare è unico non dovendosi effettuare alcuna distinzione per le aliquote IVA. Oltre all’ordinario registro dei corrispettivi i commercianti al minuto devono dotarsi inoltre del “registro dei corrispettivi d’emergenza” da utilizzare in caso di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale annotando analiticamente le singole operazioni di vendita (e non il complessivo giornaliero). Si può verificare l’ipotesi in cui lo scontrino fiscale relativo alle operazioni di vendita debba essere rettificato o corretto. Nel caso in cui l’errore sia rilevato dopo la stampa dello scontrino fiscale occorre distinguere due differenti situazioni:

•lo scontrino errato non è ancora stato consegnato all’acquirente,

•lo scontrino errato è stato consegnato all’acquirente.

Tale distinzione è importante in quanto solo in un caso è possibile procedere all’annullamento dello scontrino fiscale. Infatti gli scontrini erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione (a mano) sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliero. In questo caso occorre emettere un nuovo scontrino fiscale corretto da consegnare all’acquirente. Dal totale dell’importo dello scontrino di chiusura giornaliero deve essere dedotto l’importo dello scontrino errato prima di procedere alla rilevazione nel registro dei corrispettivi. Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati. In tali casi, sebbene non si possa annullare lo scontrino errato, l’Amministrazione finanziaria permette che si tenga conto dell’errore di battitura commesso in sede di annotazione sul registro dei corrispettivi e di prima nota. Tuttavia è bene precisare che la correzione sullo scontrino di chiusura giornaliero può essere effettuata solamente qualora esistano dei comprovati motivi (circolare n. 60/E del 1983)

Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi