Il legislatore fiscale ha previsto la riduzione della sanzione ordinaria del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte. Condizione essenziale per fruire della riduzione consiste nel ravvedersi entro determinati limiti temporali e che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica.
L’articolo 13 del DLgs.472/97 disciplina l’istituto del “ravvedimento operoso” che consente, in caso di omissioni o irregolarità nell’applicazione di disposizioni tributarie, di rimediare spontaneamente fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. La sanzione ordinaria prevista in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento delle imposte è del 30%, così come indicato dall’art.13 del DLgs 471/1997. La condizione per fruire del ravvedimento consiste nel fatto che questo avvenga entro un determinato tempo e che non siano iniziate attività di accertamento e di verifica. La sanzione è ridotta a:
- 1/10 (3%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro trenta giorni dalla scadenza prevista (c.d. “ravvedimento breve”),
- 1/8 (3,75%) se il mancato pagamento del tributo avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione.
Il ravvedimento operoso si perfeziona versando CONTESTUALMENTE :
- il tributo omesso,
- la sanzione ridotta,
- gli interessi calcolati al tasso legale su base annua (2,5% dal 1.1.2012) con maturazione dal giorno successivo alla scadenza prevista fino al giorno del versamento.
La mancanza anche solo di uno di questi elementi causa l’invalidità del ravvedimento. Più precisamente la circolare ministeriale n.180 del 1998 ha precisato che il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze per perfezionare il ravvedimento stesso (tributo, sanzione ed interessi) devono avvenire entro la scadenza prevista (30 giorni, 1 anno, ecc..) ma non necessariamente lo stesso giorno.
Il Dl 98/2011 modificando l’art. 13 del DLgs 471/1997 ha introdotto per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni un’ulteriore riduzione della sanzione prevista dal “ravvedimento breve” pari ad 1/15 (0,2%) per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint”). Tale riduzione diminuisce quindi con l’aumentare del ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari o superiore a 15 giorni.
Tabella riepilogativa ravvedimento operoso
GG RITARDO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-30 | oltre |
SANZIONE RIDOTTA(%) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,75 |