Il versamento delle imposte da 730 e da UNICO

Ufficializzata la proroga delle scadenze dei versamenti delle imposte. Come ogni anno è presente qualche novità per il calcolo delle somme dovute.
Tempo di proroghe: con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 29.05.2013 è stato prorogato al 10 giugno il termine, in precedenza fissato al 31 maggio, per la consegna della documentazione utile agli intermediari fiscali per l’elaborazione del 730/2013 riferito ai redditi del 2012. Tale spostamento si è reso necessario in seguito alla sospensione della prima rata IMU sull’abitazione principale che ha “spiazzato” quei contribuenti che avevano scelto di compensare l’IMU dovuta con il rimborso IRPEF scaturente dal 730. Se da un lato non è prevista la proroga per il versamento della prima rata IMU che scadrà dunque il prossimo 17 giugno, è stata invece annunciata la proroga del versamento delle imposte relative ad UNICO 2013 per i soggetti interessati dagli studi di settore, tra cui i farmacisti titolari di farmacia e parafarmacia, nonché i farmacisti professionisti. Se verranno confermate le regole delle precedenti proroghe, potranno fruire del maggior termine anche i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore applicabile all’attività svolta. Per chi potrà usufruire della proroga la prima scadenza senza maggiorazione verrà spostata dal 17 giugno all’8 luglio a causa del ritardo con il quale è stato pubblicato il software GERICO per il calcolo degli studi di settore (27 maggio). Segnaliamo solo alcune delle novità di rilievo che riguardano la prima tornata di versamenti IRPEF. Innanzitutto la rendita degli immobili sfitti posseduti da persone fisiche non sarà più imponibile in quanto l’IMU è sostitutiva dell’IRPEF che diminuirà di conseguenza (v. “Il 18 giugno debutta l’IMU” del 12 giugno 2012). Anche l’IRAP diventa più leggero in seguito all’entrata a regime dell’ulteriore deducibilità IRPEF/IRES dell’IRAP relativo alle spese del personale dipendente ed assimilati per il quale è già stato possibile chiedere il rimborso per gli anni passati (v. “Deducibilità IRAP e conseguente rimborso” del 9 maggio 2012). La nuova deducibilità dei costi delle auto aziendali ad uso promiscuo dal 40% al 20% (v. “il valzer delle spese auto: dal 40% al 20% passando per il 27,5%” del 18 dicembre 2012) incide già sulla determinazione dell”acconto con metodo storico. Gli acconti IRPEF dei possessori di automezzi aziendali dovranno pertanto essere rideterminati tenendo conto delle minori percentuali di deduzione.