Scade il 1 ottobre 2012 il termine di presentazione in via telematica del modello UNICO 2012 riferito ai redditi 2011. È ritenuta valida, anche se tardiva, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine. Più lunghe invece le scadenze per gli eredi o per presentare eventuali rettifiche.
Scade il 1° ottobre 2012 il termine di presentazione in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato del modello UNICO 2012 riferito ai redditi 2011. È ritenuta valida, anche se considerata tardiva, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine stabilito a fronte del pagamento delle sanzioni amministrative, mentre è considerata omessa – sebbene comunque rilevante ai fini della riscossione delle imposte ivi indicate – la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine. Nel caso invece di decesso del contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’onere rimane in capo agli eredi. Se il decesso è avvenuto successivamente al mese di febbraio 2012, gli adempimenti tributari sono posticipati al 17 dicembre 2012 per il versamento delle imposte e al 2 aprile 2013 per la presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione presenta un credito (ad es. IRPEF e sue addizionali o cedolare secca) è possibile utilizzare in tutto o in parte tale credito in compensazione con altri tributi (ad esempio l’IMU) mediante il modello F24 oppure farne richiesta a rimborso integrale o parziale. Si ricorda che i crediti relativi all’IRPEF e alle addizionali non possono essere utilizzati in compensazione o richiesti a rimborso per un importo inferiore a 11,00 Euro. Per quanto riguarda invece i termini di accertamento, l’Amministrazione Finanziaria ha tempo entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per notificare gli avvisi. Questo significa, ad esempio, che entro il 31 dicembre 2012 il Fisco ha la possibilità di accertare la dichiarazione presentata nel 2008 e riferita ai redditi 2007. Il termine si allunga di un anno nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e del doppio (da 8 anni a 10 anni) in caso di reati tributari (ad esempio la presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici). In caso di omissioni od errori la dichiarazione dei redditi originariamente presentata può inoltre essere rettificata da parte del contribuente. La rettifica può avvenire entro il termine originario di presentazione (correttiva nei termini) della dichiarazione oppure oltre tale termine. In questo secondo caso, la rettifica se è a favore del contribuente (ossia è minore l’importo delle imposte dovute o maggiore il credito spettante), deve essere comunicata entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. La rettifica oltre il termine, ma a sfavore del contribuente, deve invece essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria purché non siano state nel frattempo avviate attività di accertamento.
Da FARMACISTA 33: