La titolarità della farmacia dopo il Ddl Concorrenza

L’approvazione del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza, avvenuta con voto di fiducia lo scorso 2 agosto 2017 apre le porte alle società di capitali che d’ora in poi potranno acquisire la titolarità delle farmacie private.

Se in passato il legislatore aveva ritenuto che riservare la titolarità ai farmacisti in possesso dei requisiti di idoneità potesse essere garanzia di indipendenza e qualità nell’esercizio della farmacia oltre che maggior tutela per i consumatori, oggi l’orientamento è evidentemente mutato e si è preferita una diversa soluzione aperta al mercato dei capitali di rischio. Dunque  “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.”

L’aspettativa è che vi sia un incremento degli investimenti nel settore farmaceutico che ne favoriscano la riorganizzazione  e che si sviluppino nuove e più efficienti forme di distribuzione del farmaco anche attraverso aggregazioni e catene di farmacie;  il rischio è che si assista ad una concentrazione del settore a beneficio di pochi attori oligopolisti con l’effetto di ridurre la concorrenza anziché ampliarla.  Per contrastare questo rischio, la norma oggi prevede che ciascun soggetto possa controllare “direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”  ed al contempo abolisce il limite che consentiva a ciascuna società la titolarità di non più di quattro farmacie in un’unica provincia.

Tale limite, posto su base regionale, consentirebbe a cinque soggetti diversi di acquistare tutte le farmacie private presenti sul territorio nazionale.

Nella gestione individuale nulla cambia: il farmacista titolare dovrà possedere gli stessi requisiti necessari in passato.

Nella gestione societaria  “la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile”.

La partecipazione alle società titolari di farmacie “è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.

Restano  in vigore, “per quanto compatibili“,  le incompatibilità dell’articolo 8 della Legge 362/91 che sembrerebbero applicabili alle persone fisiche, ma non alle società di capitali.

Si ricordi infatti che la partecipazione alle società titolari di farmacie, salvo in caso di successione ereditaria,  è incompatibile “con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”, “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” e ” con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.”

Studio Furlotti Del Bue