L’obbligo di cui all’art. 2 c. 2 del D.lgs 127/2015, originariamente previsto per il 1° gennaio 2017 e successivamente prorogato al 1° aprile 2017, interessa per ora solo coloro che utilizzano distributori automatici dotati delle seguenti caratteristiche:
a) una o più “periferiche di pagamento”;
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c) un erogatore di prodotti o servizi;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
Come recita la Risoluzione 116/E del 21/12/2016 dell’Agenzia delle entrate: “per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), gli obblighi richiamati decorreranno dalla data stabilita con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale ne definirà anche le peculiari regole tecniche.”
In considerazione di quanto sopra, al fine di stabilire se occorrerà attrezzarsi già per la prima scadenza, si suggerisce ai signori farmacisti titolari di verificare con il fornitore del distributore automatico in uso le sue caratteristiche funzionali.