L’ammortamento è un processo contabile con cui si esegue “sistematicamente”, cioè in base ad un piano prestabilito, la ripartizione del costo dei beni strumentali ad utilizzazione limitata nel tempo, fra gli esercizi in cui si presume essi rilascino la loro utilità.
L’ammortamento è il procedimento contabile che ha lo scopo di ripartire il costo di un’immobilizzazione materiale o immateriale lungo la sua vita utile, cosicché, dal punto di vista economico, a ciascun esercizio sia imputato il costo di competenza corrispondente alla quota parte di fattore produttivo utilizzata. Dal punto di vista finanziario l’ammortamento, diminuendo l’utile d’esercizio “distribuibile”, consente di accantonare le disponibilità necessarie per il riacquisto di beni strumentali nuovi in sostituzione di quelli consumati. Dal punto di vista fiscale la deducibilità delle quote d’ammortamento segue le regole dettate dal legislatore ed è condizionata alla corretta tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
Beni materiali – Non sono soggetti ad ammortamento i beni la cui durata è illimitata nel tempo come, ad esempio, i terreni sul quale insistono i fabbricati. Gli ammortamenti dei beni strumentali afferenti l’attività aziendale sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni stessi in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale del 31/12/1988, ridotti della metà per il primo esercizio. Tali coefficienti definiscono per ciascuna categoria di beni la quota massima deducibile in ciascun esercizio in base all’attività svolta dall’impresa. Il legislatore fiscale ha così posto limiti “standardizzati” alla durata del processo di ammortamento fiscale dei beni strumentali. Al contrario, per i beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 ha consentito la deduzione integrale del costo d’acquisto nell’esercizio stesso in cui questo è stato sostenuto. Infine per alcune categorie di beni strumentali “ad uso promiscuo”, come apparati telefonici ed auto aziendali, le quote d’ammortamento sono deducibili solo parzialmente.
Beni immateriali – Tra questi si comprendono diritti d’autore, marchi, brevetti industriali, licenze software e l’avviamento generato in seguito all’acquisto di aziende e rami d’azienda. Per le imprese di nuova costituzione le quote di ammortamento dei beni immateriali sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Da FARMACISTA 33:
Rubrica FISCO E TRIBUTI a cura dello studio Furlotti Del Bue e dello studio legale tributario Costa-Bianchi