Nuova possibilità per i soci di farmacie: l’affrancamento della quota sociale

Con la L. n. 228/2012 si riaprono nuovamente i termini per la rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni societarie possedute al 1 gennaio 2013 al fine di azzerare la plusvalenza in caso di cessione della quota sociale a fronte di un’imposta sostitutiva del 2% o 4%.
Con la Legge di Stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012) torna la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni  sociali possedute all’01/01/2013 da persone fisiche non in regime di impresa. Ciò significa che un socio ha la possibilità di allineare il valore della propria quota al valore di mercato annullando di fatto la plusvalenza in caso di cessione. Per ottenere l’affrancamento occorre sia far redigere idonea perizia giurata di stima da un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, revisori legali) sia versare l’imposta sostitutiva entro il 30/06/2013. Sulla base della nuova disposizione si potrà affrancare la partecipazione versando il:
  • 4% del valore peritale della partecipazione qualificata (nel caso tipico se pari o superiore il 25% del capitale sociale)
  • 2% del valore peritale della partecipazione non qualificata (nel caso tipico se inferiore al 25% del capitale sociale).
Pagherà in ogni caso il 4% il socio la cui quota proviene dal conferimento della farmacia della quale in precedenza era titolare. È possibile versare l’imposta in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Ai fini della validità dell’affrancamento non è obbligatorio cedere la partecipazione dopo aver provveduto alla redazione della perizia ed al versamento dell’imposta. Il nuovo valore rideterminato avrà efficacia sia che la cessione avvenga prima del 30/06/2013 sia che avvenga successivamente tale termine. L’operazione risulta chiaramente conveniente per il socio che sarà tenuto a corrispondere l’imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla perizia in luogo delle più onerose imposte sui redditi ad aliquota ordinaria dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione della quota (Irpef+Addizionali). Infine particolare attenzione occorre prestare all’operazione di alienazione della quota sociale. L’affrancamento del valore ha validità solamente se la quota viene compravenduta dai soci superstiti o da terzi. In caso di recesso del socio (ossia quando è la società che liquida il socio) il valore rideterminato della quota non può ritenersi valido in quanto le somme erogate costituiscono per il socio “utile” tassabile.