Concorso straordinario:fiscalità diretta e nuove sedi farmaceutiche

Con l’apertura del Concorso straordinario occorre porre qualche riflessione sulle opportunità e sulle problematiche (anche di natura fiscale) che un’eventuale assegnazione comporta.
Chi aspira alla titolarità di nuove sedi farmaceutiche partecipando ai concorsi straordinari vive un periodo di speranza, seppur con sentimenti di incertezza ed apprensione per il futuro. È sufficiente informarsi per rendersi conto di quanti problemi e questioni irrisolte vi siano in merito ai concorsi. È altrettanto evidente che troveranno soddisfazione le aspettative di molti farmacisti. Benché l’attenzione dei candidati sia perlopiù rivolta al punteggio, da consulenti ci preoccupiamo di suggerire un’attenta ed ampia riflessione su tutto ciò che succederà una volta stilate le graduatorie definitive. La valutazione del possesso dei requisiti per la partecipazione, la possibilità e l’opportunità di partecipare al concorso in associazione con altri definendo regole di base, la valutazione delle possibili sedi alla luce di aspettative e necessità economiche, sono solo una minima parte dei temi che occorre affrontare per limitare il rischio di veder trasformata una buona opportunità in un problema. La crisi economica non ha risparmiato la farmacia e un settore in fase di radicale cambiamento: la sfida che attende “vecchi” e “nuovi” titolari si annuncia epocale. Lo scopo delle poche righe che seguono è di sensibilizzare i candidati ad una prima riflessione sulla fiscalità della farmacia, in particolare sulle imposte dirette che colpiscono la ricchezza prodotta dal contribuente-imprenditore-farmacista. Le farmacie private, imprese individuali e società di persone, sono interessate dall’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) con le relative addizionali e dall’Irap (imposta regionale sulle attività produttive). L’Irpef, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/86, si applica assoggettando ad aliquota progressiva l’imponibile, cioè la somma di tutti i redditi prodotti nell’anno dal contribuente – ivi compresi quelli della farmacia – diminuiti degli oneri deducibili (es. contributo soggettivo ENPAF).  Il reddito della farmacia, da indicare nella dichiarazione dei redditi del titolare, è determinato apportando all’utile risultante dal bilancio d’esercizio le variazioni previste dal DPR 917/86.  Se la farmacia è gestita in forma societaria o di impresa familiare, il soggetto passivo dell’Irpef non è la società, ma ciascun socio, pro quota, per trasparenza. È fondamentale tener presente che l’utile risultante dal bilancio della farmacia è lordo dell’Irpef e dei contributi soggettivi ENPAF in quanto entrambi hanno carattere personale. L’Irpef si paga indipendentemente dalla percezione dell’utile. Capiterà, ad esempio, di dover destinare parte dell’utile al rimborso del finanziamento ottenuto per l’impianto iniziale dell’attività. Non si confonda dunque l’utile di bilancio con la ricchezza spendibile: sarebbe un grave errore. L’Irap è disciplinata dal d.lgs. 446/97; l’imposta si determina in misura proporzionale – con un procedimento complesso e ricco d’eccezioni – ed ha come base imponibile il valore della produzione netto, aumentato di alcuni costi (primo fra tutti il costo del personale).  Se la farmacia è gestita in forma societaria l’Irap è dovuta dalla società e non dai soci. L’incidenza delle imposte dirette è molto variabile, influenzata dal risultato economico e, nel caso dell’Irpef, dall’esistenza di altri redditi, oneri deducibili e detraibili in capo al singolo contribuente. Attenzione alle scadenze e al meccanismo dei saldi e degli acconti: se nel primo anno di attività non si pagheranno imposte, è probabile che nell’anno successivo si debbano pagare tutte quelle dell’anno passato oltre a considerevoli acconti sulle imposte dell’anno in corso. In un caso simile occorre la disponibilità di un’adeguata provvista di denaro. Quante tasse si dovranno pagare? Mai troppo poche, spesso troppe. La domanda potrà trovare una risposta solo con l’aiuto del consulente di fiducia. Il tema è fondamentale e, per quanto complesso, deve essere affrontato il prima possibile in sede di pianificazione.
Da FARMACISTA 33: