Si riduce la percentuale di deducibilità sulle spese auto al 27,5% dal 2013 (acquisto, leasing, noleggio, manutenzione e carburante). Con il decreto stabilità spunta l’ulteriore abbattimento al 20%.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 entrano in vigore i nuovi limiti alla deducibilità, ai fini delle sole imposte reddituali, delle spese per l’acquisto e l’utilizzo di autovetture cosiddette aziendali o concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’art. 4, commi 72 e 73, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. “Legge Fornero”), modificando l’art. 164, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, ha provveduto ad una riduzione significativa della quota di deducibilità di tali costi. La nuova formulazione della norma prevede che l’aliquota di deduzione scenda dal 40% al 27,5% del costo per l’acquisto di autovetture utilizzate da soggetti esercenti arti e professioni in forma individuale, nonché di quelle cosiddette «aziendali», cioè non strumentali per natura all’attività dell’impresa e non assegnate a dipendenti. Analogamente, anche l’aliquota di deduzione degli oneri per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta scende dal 90% al 70%. Rimangono invariati gli ulteriori limiti e presupposti per la deducibilità in discorso previsti dallo stesso art. 164 sopra citato. In particolare, il costo massimo rilevante ai fini della deduzione per le auto aziendali ed in uso ai liberi professionisti rimane fissato nella somma di 18.075,99 euro. Conseguentemente, la deduzione massima consentita per tali tipologie di autovetture non potrà comunque superare i 4.970,90 euro. I nuovi limiti di deducibilità sopra evidenziati riguardano anche i canoni di leasing, locazione operativa o noleggio dell’autoveicolo. In questi casi, se il costo del bene per il concedente è inferiore al limite di 18.075,99, sarà deducibile un importo massimo pari al 27,5% dei canoni di locazione di competenza dell’esercizio. Nelle ipotesi di locazione operativa o di noleggio, inoltre, l’importo massimo annuo deducibile su cui calcolare l’aliquota rimane fissato in 3.615,20 euro, con la conseguenza che la deducibilità del canone annuale non potrà andare oltre i 994,18 euro. Sul fronte IVA nessuna variazione: la detrazione rimane ancorata al 40%. Deve evidenziarsi come le nuove disposizioni di legge incidano già sulla determinazione dell’acconto con metodo storico relativo al primo periodo di applicazione della nuova norma. L’IRPEF relativa, quindi, dovrà essere rideterminata tenendo conto delle nuove percentuali di deduzione. Si precisa infine che il Ddl di stabilità in corso di approvazione prevede un ulteriore abbassamento della deduzione al 20%, sostituendo così la previsione della Legge Fornero prima ancora della sua entrata in vigore. Appare dunque evidente che l’intestazione dell’auto sull’attività ha perso ormai qualsiasi “appeal” fiscale.