Si avvicina la scadenza della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso. Entro il prossimo 30 di novembre i contribuenti dovranno provvedere al versamento mediante modello F24.
Già pesantemente provati dalla crisi e dagli effetti conseguenti alcune delle manovre d’austerità dell’attuale Governo, i contribuenti entro il 30 di novembre dovranno provvedere al versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) e sul valore della produzione (Irap), nonché dei contributi previdenziali (Ivs e Gestione Separata Inps). Subito dopo, entro il 17 dicembre, occorrerà pagare la seconda rata dell’Imu. Il versamento della seconda o unica rata d’acconto Ires (imposta sui redditi delle società), potrà interessare le società di capitali quali, ad esempio, le parafarmacie costituite in forma di S.r.l. o S.p.a.; per le persone fisiche scadranno, se dovuti, gli acconti di Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della “cedolare secca” sugli immobili abitativi locati. Imprese individuali, società di persone e professionisti dotati di autonoma organizzazione saranno anche chiamati al versamento dell’acconto Irap (imposta regionale sulle attività produttive). Le scadenze degli acconti contributivi interesseranno, ad esempio, i collaboratori dell’impresa famigliare non farmacisti. Stante l’attuale crisi di liquidità e la contrazione dei consumi, il pagamento degli acconti peserà sulla situazione finanziaria, in alcuni casi precaria, di farmacie e parafarmacie. Queste ultime debbono fronteggiare i continui tagli della spesa farmaceutica, la riduzione dei prezzi dei medicinali e la progressiva erosione dei margini. L’articolo 11 del D.L. 1/2012 porterà presto all’apertura di moltissimi nuovi punti vendita con la conseguenza che si ridurrà ulteriormente il fatturato di buona parte delle farmacie e delle parafarmacie oggi in attività. In tale contesto il versamento degli acconti delle imposte dovrà essere oggetto di sempre più attenta pianificazione. Vista la complessità dell’argomento si è scelto di tralasciare i tecnicismi con la certezza che ogni contribuente nostro lettore si sia già affidato ad un professionista di fiducia. È utile ricordare che il calcolo degli acconti complessivamente dovuti viene comunemente effettuato utilizzando il cosiddetto “metodo storico”. Tale metodo non tiene in considerazione l’effettivo reddito del periodo di imposta corrente per il quale l’acconto è calcolato, ma fa riferimento alla dichiarazione relativa al periodo precedente. In particolari casi, con la necessaria prudenza, il consulente di fiducia farà presente l’opportunità di rideterminare l’acconto mediante il cosiddetto “metodo previsionale” che terrà conto della ragionevole aspettativa di conseguire un reddito significativamente inferiore rispetto al periodo precedente. In caso di previsione errata, un pagamento inferiore a quanto dovuto comporterà l’applicazione di sanzioni per insufficiente versamento pari al 30% della differenza tra importo versato ed importo dovuto. In questo caso si potrà comunque ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omissione beneficiando di sanzioni ridotte. Per concludere si ricorda che gli acconti dovranno essere versati mediante modello F24 ed esclusivamente in via telematica per i titolari di partita Iva.
Da FARMACISTA 33: