Erogazioni liberali in denaro alle ONLUS

È tema ricorrente, nella vita delle imprese come delle singole persone, quello della partecipazione indiretta alle attività benemerite delle organizzazioni di utilità sociale (Onlus) attraverso il finanziamento a titolo gratuito delle stesse. La disciplina fiscale d’incentivo con cui il legislatore supporta il finanziamento di tali organizzazioni soffre tuttavia di una disorganica frammentazione, a cui dovrebbero porre parziale rimedio alcuni interventi legislativi in itinere.

La disciplina fiscale contenuta negli articoli 100 comma 2 lettera h) e 15, comma 1. 1 del d.P.R. 1986, n. 917 consente, tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche, la deduzione/detrazione parziale ai fini delle imposte reddituali delle erogazioni in denaro ad Onlus od enti che gestiscono iniziative umanitarie. Premesse di tale agevolazione sono l’effettiva gratuità dell’erogazione liberale effettuata nei confronti dell’ente e la reale qualificazione di quest’ultimo come Onlus (in ragione di un effettivo svolgimento da parte di questo dell’attività di utilità sociale). Non sono dunque deducibili le erogazioni attraverso le quali l‘impresa donante ritragga una qualche forma di utilità indiretta (ad esempio a fini promozionali), dovendosi in questo caso escludere l’elemento della liberalità e ricomprendere l’erogazione nell’ambito (dai confini spesso sfumati) della sponsorizzazione. Analogamente non godono della deducibilità le erogazioni ad enti che perseguano in via non esclusiva, ancorché principale, le finalità di utilità sociale descritte dalle norme. La deducibilità delle erogazioni è soggetta a limitazioni di valore individuate, per le imprese, in una somma non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (ex art. 100 del d.P.R. 1986/917). Per le persone fisiche il limite è fissato ad euro 2.065 e la detrazione di imposta IRPEF spettante sarà pari, per l’anno 2012, al 19% della somma erogata, mentre per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente al 24% e 26% (a seguito delle modifiche apportate all’art. 15 del d.P.R. 1986/917 dalla legge 6 luglio 2012, n.96). Per le persone fisiche la detrazione è ammessa soltanto se i relativi versamenti sono eseguiti tramite banca o ufficio postale oppure se sono effettuati con altri mezzi di pagamento quali carte di credito, assegni bancari, assegni circolari. Per le imprese risulta quanto meno opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli (conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili). In alternativa ed in deroga ai limiti previsti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 14 marzo 2005, n.35 è possibile, qualora ciò risulti conveniente,  dedurre le erogazioni agli enti di utilità sociale nel maggior limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, purché gli enti beneficiari abbiano tenuto scritture contabili idonee a rappresentare le operazioni effettuate nel periodo di gestione e predispongano un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La liberalità in denaro è strumento più utile ed efficace rispetto alle erogazioni in natura poiché quest’ultime soffrono di numerosi vincoli burocratici e fiscali. La disciplina delle erogazioni liberali è oggi soggetta ad un tentativo di generale rivisitazione da parte del legislatore che, con l’art. 16 della legge 6 luglio 2012, n.96, ha dato delega al Governo di attuare un riordino organico di essa, certamente necessario ed auspicabile, tramite un decreto legislativo di prossima emanazione.
Da FARMACISTA 33: