Per il 2019 la fattura che contiene sia spese sanitarie che altre voci è cartacea

 

Con la FAQ 58 pubblicata il 29 gennaio 1019 al seguente a questo link,  l’Agenzia delle Entrate ha risolto un problema  che da settimane assilla i farmacisti.

Dalla citata risposta si evince che, se la fattura contiene sia spese sanitarie  sia altre voci di spesa non sanitarie, per tutto il 2019  dovrà essere emessa esclusivamente in formato cartaceo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al nostro precedente articolo.

Studio Furlotti Del Bue

 

Farmacie e Parafarmacie: fatturazione elettronica a privati senza partita IVA a partire dal 2019

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di farmacie e parafarmacie nei confronti dei clienti privati senza partita IVA sono di norma certificate tramite scontrino fiscale.
In alternativa, perlopiù su richiesta del cliente, occorre emettere fattura.

Poiché dal 2019 sussiste il generalizzato obbligo di fatturazione elettronica, esaminiamo brevemente la situazione attuale con riferimento ai clienti privati senza partita IVA.

L’articolo 1 comma 53 della Legge Finanziaria 2019 ha modificato l’articolo 10 bis del DL 119/2018 ed ha disposto, solo per il 2019il divieto di emettere fattura elettronica per quelle operazioni i cui dati debbono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione da parte dell’Agenzia Delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che farmacie e parafarmacie effettuano nei confronti di clienti privati senza partita I.V.A.,  qualora per tali operazioni sia prevista la trasmissione al STS e permane anche nel caso in cui cliente si sia opposto all’invio al STS con specifica richiesta scritta.

Chiunque può infatti manifestare la propria opposizione alla trasmissione dei dati al STS così come previsto dall’art. 3 del Decreto del Mef del 31 luglio 2015.

Stanti tali premesse, ad oggi e per tutto l’esercizio corrente, per farmacie e parafarmacie, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei clienti privati senza partita IVA resta per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’invio dei dati al STS.

In ogni caso, anche quando deve essere emessa fattura elettronica, al cliente privato senza partita IVA deve sempre essere consegnata la copia cartacea.

Studio Furlotti Del Bue

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Ridotto a tre anni l’obbligo di “mantenimento della gestione associata” delle farmacie assegnate dal concorso straordinario

 

Più di cinque anni fa, il famigerato articolo 11 del DL 1/2012, gettava le basi per il concorso straordinario che tra ritardi e polemiche ha assegnato e sta ancora assegnando le nuove sedi farmaceutiche istituite a seguito della revisione del quorum prevista dal medesimo DL.

Fino a pochi giorni fa il comma 7 dell’articolo 11 stabiliva che “la titolarita’ della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”.

Tale previsione normativa apparve subito irragionevole e fu chiaro che avrebbe certamente generato innumerevoli problemi.

L’articolo 164 del Ddl Concorrenza appena approvato riduce il termine da dieci a  “tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia”, un termine ben più congruo ed opportunamente allineato con la normativa farmaceutica.

La nuova previsione normativa, oltre che garantire una maggiore “libertà” nelle scelte imprenditoriali dei titolari/soci interessati,  consentirà di gestire meglio alcune difficili situazioni che si vanno manifestando.

Si pensi a quelle compagini sociali che si sono viste assegnare sedi non sufficientemente remunerative in proporzione alla numerosità dei soci oppure a coloro che nel frattempo hanno mutato le proprie prospettive di lavoro: potranno riorganizzarsi in tempi più accettabili.

La riduzione del termine decennale sarà certamente utile anche ai vincitori associati dell’Emilia Romagna che si sono visti e si vedranno assegnare le farmacie con autorizzazioni individuali. In seguito ad una evidente forzatura del legislatore, a loro è attribuito lo status di “Titolari individuali” con tutte le conseguenze negative che ne derivano.  Per esempio, non possono partecipare come soci  ad altre farmacie e neppure riceverne in eredità.  Finalmente, trascorso il triennio, potranno pensare a modificare la propria situazione mediante  operazioni straordinarie opportunamente ed attentamente valutate assieme ai propri consulenti.

Studio Furlotti Del Bue

La titolarità della farmacia dopo il Ddl Concorrenza

L’approvazione del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza, avvenuta con voto di fiducia lo scorso 2 agosto 2017 apre le porte alle società di capitali che d’ora in poi potranno acquisire la titolarità delle farmacie private.

Se in passato il legislatore aveva ritenuto che riservare la titolarità ai farmacisti in possesso dei requisiti di idoneità potesse essere garanzia di indipendenza e qualità nell’esercizio della farmacia oltre che maggior tutela per i consumatori, oggi l’orientamento è evidentemente mutato e si è preferita una diversa soluzione aperta al mercato dei capitali di rischio. Dunque  “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.”

L’aspettativa è che vi sia un incremento degli investimenti nel settore farmaceutico che ne favoriscano la riorganizzazione  e che si sviluppino nuove e più efficienti forme di distribuzione del farmaco anche attraverso aggregazioni e catene di farmacie;  il rischio è che si assista ad una concentrazione del settore a beneficio di pochi attori oligopolisti con l’effetto di ridurre la concorrenza anziché ampliarla.  Per contrastare questo rischio, la norma oggi prevede che ciascun soggetto possa controllare “direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”  ed al contempo abolisce il limite che consentiva a ciascuna società la titolarità di non più di quattro farmacie in un’unica provincia.

Tale limite, posto su base regionale, consentirebbe a cinque soggetti diversi di acquistare tutte le farmacie private presenti sul territorio nazionale.

Nella gestione individuale nulla cambia: il farmacista titolare dovrà possedere gli stessi requisiti necessari in passato.

Nella gestione societaria  “la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile”.

La partecipazione alle società titolari di farmacie “è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.

Restano  in vigore, “per quanto compatibili“,  le incompatibilità dell’articolo 8 della Legge 362/91 che sembrerebbero applicabili alle persone fisiche, ma non alle società di capitali.

Si ricordi infatti che la partecipazione alle società titolari di farmacie, salvo in caso di successione ereditaria,  è incompatibile “con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”, “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” e ” con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.”

Studio Furlotti Del Bue

Nuovo testo degli articoli 7 e 8 della Legge 362/1991 dopo l’approvazione del Ddl Concorrenza

Pubblichiamo il nuovo testo degli articoli 7 e 8 della Legge 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico) coordinato con le modifiche  introdotte dal Ddl “Concorrenza” approvato ieri dal Senato della Repubblica Italiana.

Indichiamo in grassetto le modifiche apportate al testo precedente.

 

 

Art. 7

Titolarità e gestione della farmacia

1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

4-bis. ABROGATO

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.

6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.

7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.

8. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di (sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione).

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l’esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta si applica in misura fissa.

 

Art. 8

Gestione societaria: incompatibilità

1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo.

b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che e’ direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.

 

I commi dal 158 al 160 del Ddl Concorrenza aggiungono che:

158. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

159. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

160. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

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